La fantasia al potere era lo slogan della rivoluzione giovanile francese dei miei anni universitari e devo riconoscere che il Legislatore italiano ha una fantasia senza limiti: un nuovo contratto, denominato “contratto misto”, si aggiunge alla vasta tipologia presente nell’ordinamento lavoristico.
L’art. 17 del “Collegato Lavoro” in via di approvazione definitiva in Senato, in data imminente, prevede questa ulteriore novità.
La novità del contratto misto prevede che lo stesso soggetto può prestare la propria attività per lo stesso datore di lavoro, in parte da subordinato e in parte da autonomo.
Questa nuova tipologia contrattuale azzera la causa ostativa prevista dal comma 57, lettera d-bis della legge n. 190/2014, che esclude il regime fiscale forfettario in favore delle persone fisiche che svolgono la loro attività di lavoro autonoma nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro.
La normativa si applica alle imprese che occupano più di 250 dipendenti alla data del 1° gennaio dell’anno al quale si riferisce l’assunzione.
Il computo del personale in forza segue le regole tradizionali che si riassumono:
1. i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, compreso il personale con qualifica dirigenziale e quello a domicilio, vengono calcolati, ciascuno per una unità;
2. i lavoratori a tempo parziale vengono considerati “pro quota” secondo le indicazioni fornite dall’art. 9 del decreto legislativo n. 81/2015;
3. i lavoratori con contratto a tempo determinato vengono computati secondo la previsione dell’art. 27 del decreto legislativo n. 81/2015;
4. i lavoratori con contratto di lavoro intermittente rilevano in base alle ore lavorate nell’ultimo semestre, come previsto dall’art. 18 del decreto legislativo n. 81/2015;
5. i lavoratori assenti vengono computati, a meno che nel calcolo non siano inseriti i loro sostituti;
6. i lavoratori con contratto di apprendistato non rientrano nel computo, come previsto dall’art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015;
7. i lavoratori somministrati non vanno calcolati, in quanto dipendenti in forza presso l’Agenzia per il Lavoro che li ha inviati in missione.
Il Comma 1 prevede i requisiti per lavoratori autonomi e subordinati; “il lavoratore deve essere una persona fisica iscritta in albi o registri professionali, che esercita attività libero-professionali, comprese quelle di collaborazione coordinata e continuativa di cui parla l’art. 409, n. 3, cpc. assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un orario part-time che non può essere inferiore al 40% e superiore al 50% dell’orario previsto settimanalmente dal contratto collettivo applicato.
Contestualmente, va stipulato un contratto di lavoro autonomo o professionale e il lavoratore deve eleggere il proprio domicilio professionale in un luogo diverso da quello del datore di lavoro con cui ha in essere anche un rapporto di lavoro subordinato.
Il contratto misto (comma 3) deve essere obbligatoriamente certificato da uno degli organi previsti dall’art. 76 D.L. n. 276/2003; (commissione di certificazione istituita presso ogni Ispettorato territoriale del Lavoro, commissioni istituite presso le Università e le Fondazioni universitarie autorizzate, commissioni di certificazione presso gli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, commissioni istituite presso gli Enti bilaterali previsti dai CCNL, ecc.): dall’atto deve risultare la non sovrapposizione delle ore e delle giornate dedicate alla prestazione di lavoro subordinato con quella autonoma o libero professionale.
Il comma 2 prevede la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro autonomo anche per chi non è iscritto ad alcun albo, o registro professionale,mentre, la contemporaneità tra lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo è rimessa ad un accordo di prossimità ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, cosa che comporta l’individuazione di un obiettivo di scopo tra quelli indicati dal Legislatore, indispensabile per la legittimità del contratto che va stipulato con le rappresentanze sindacali presenti in azienda.
La norma presenta alcune criticità;
· non far sovrapporre le due prestazioni in favore dello stesso datore di lavoro, con un lavoratore che dovrà sdoppiarsi, la disposizione richiede che le due attività non siano coincidenti nello stesso giorno o nelle stesse ore, ma tra l’affermare un principio e la realtà dei fatti esiste una grande differenza.
· come gestire il doppio regime contributivo; il rapporto di lavoro subordinato è a tempo indeterminato e parziale prevede regole dettate oltre che dal contratto, dagli articoli sul rapporto part-time disciplinati dal decreto legislativo n. 81/2015, che appare, a prima vista, zoppo, nel senso che, non sembra facilmente applicabile la disposizione sul lavoro supplementare se questo dovesse coincidere con l’impegno di lavoro autonomo all’interno dell’impresa.
· come questa doppia prestazione impatta sul rispetto del decreto legislativo n. 66/2003 in materia di orario di lavoro e, soprattutto, sui riposi giornalieri e settimanali che si applicano al lavoratore subordinato.
Il Legislatore farebbe bene anche a chiarire:
1. cosa succede se il lavoratore, in qualità di professionista (che non ha limitazioni di orario per l’espletamento della sua attività), “invade” il periodo di riposo che deve rispettare come lavoratore subordinato tra una prestazione e l’altra (11 ore)?
2. se il datore di lavoro ritiene di non riferirsi più al lavoratore autonomo iscritto all’albo professionale perché non soddisfatto della sua prestazione, sarà in grado di tenere distinto tale rapporto con quello di lavoratore subordinato prestato per parte dell’orario di lavoro?
3. sulla contribuzione, nulla da eccepire sul rapporto di lavoro subordinato, mentre quella per le prestazioni autonome dovrà essere versata dal lavoratore alla cassa di previdenza dell’ordine al quale risulta iscritto, se la collaborazione viene svolta da un lavoratore non iscritto ad un ordine o un registro professionale (ipotesi prevista dal comma 2) occorrerà versare la contribuzione alla gestione separata dell’Inps, qualora nell’anno si superino i 5.000 euro, si aspetta sulla questione che anche l’ l’INPS fornisca indicazioni operative.
Alfredo Magnifico