Il Legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto nel nostro Ordinamento dei sistemi alternativi e deflattivi diretti a ridurre il carico giudiziale, scremare i contenziosi e definire in tempi brevi i procedimenti.
Nel settore penale, ad esempio, uno di questi strumenti è la cd. probation, che permette all’imputato di evitare il processo e l’eventuale condanna attraverso l’accesso ad un periodo di prova che deve concludersi con esito positivo.
L’Istituto della “sospensione del processo con messa alla prova” è stato introdotto con la legge 67/2014 (entrata in vigore il 17/05/2014) ed è attivabile dall’indagato sin dalla prima fase delle indagini preliminari.
Il codice penale, dagli articoli 168-bis a 168-quater e il codice di procedura penale, dagli artt. 464–bis al 464-nonies, disciplinano l’Istituto in questione, indicandone le caratteristiche e i limiti.
L’Istituto, in realtà, già esiste da tempo in ambito minorile e il Legislatore lo ha esteso agli inquisiti adulti.
La sua applicazione risiede nella volontà del reo di redimersi e di riparare il danno causato dalla consumazione del reato.
L’accesso alla probation può essere chiesto nei procedimenti per reati puniti con la pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) nonché, anche se prevedono una pena diversa, per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza, violazione di sigilli, rissa aggravata, furto aggravato, ricettazione, ecc….
Per accedere alla misura è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda. Detto programma deve contenere:
le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale;
le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
Il Giudice, dopo aver vagliato l’ammissibilità dell’istanza, può decidere anche di integrare o modificare il programma, ciò previo consenso dell’imputato.
In caso di ammissione l’imputato viene affidato al servizio sociale per lo svolgimento del programma depositato, che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale (o con una struttura sanitaria), alla dimora, alla libertà di movimento o al divieto di frequentare determinati locali.
Se l’inquisito ottempera alle prescrizioni impartitegli il reato per il quale si procede viene estinto.
Al contrario, in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede, il reo vedrà revocato il beneficio.
In conclusione, la probation è uno strumento innovativo che permette all’inquisito di estinguere il reato, ma occorre sottolineare che restano inalterati i diritti della vittima, la quale resta titolare della pretesa risarcitoria. Il beneficio in oggetto, difatti, è subordinato all’obbligatoria prestazione da parte del reo di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.
Avv. Silvio Tolesino
L’Istituto della Probation: come estinguere un reato attraverso la richiesta di messa alla prova
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