Le dimissioni sono revocabili anche durante il patto di prova

Con l’ordinanza n. 24991 del 11.09.2025, la Cassazione afferma che, anche durante il periodo di prova, il dipendente ha la facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del relativo modello telematico.

Con questa sentenza viene smontato, così, l’orientamento del Ministero del Lavoro sul tema.

Come è noto, nei contratti di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato può essere previsto il periodo di prova, ossia quel lasso di tempo individuato dalle parti in cui ciascuna valuta la convenienza del rapporto instaurato con il patto di prova.

Nel periodo di prova vale il principio di libero recesso, perché sia il datore che il lavoratore possono immediatamente interrompere il rapporto, senza dare alcun preavviso e senza alcuna sanzione o indennità (art. 2096 del Codice Civile).

Le dimissioni possono essere rassegnate sia quando la prova è in corso, sia alla sua fine.

Per legge, la comunicazione telematica per le dimissioni nel periodo di prova non è obbligatoria, ma il lavoratore dovrà consegnare la lettera di dimissioni al datore, che dovrà firmarla e consegnarla al lavoratore, e di seguito comunicare entro 5 giorni la cessazione del rapporto al locale Centro per l’impiego, attraverso il Modello Unificato UniLav.

La Cassazione indica che se il lavoratore in prova si dimette per via telematica, può legittimamente ripensarci e ha diritto a essere reintegrato per proseguire il test sul campo.

La disputa giudiziaria riguardava un lavoratore Trenitalia, che aveva dato le dimissioni dopo soltanto un giorno dopo l’inizio della prova, ripensandoci però subito dopo e optando per la revoca telematica di legge (art. 26 del d. lgs. n. 151 del 2015 attuativo del Jobs Act), entro il termine previsto di 7 giorni dalla comunicazione online del recesso.

Trenitalia si era rifiutata di riammetterlo alla prova, offrendo in alternativa un piccolo ristoro economico, ma sia il tribunale che la corte d’appello ordinarono la reintegrazione per proseguire la prova.

Dello stesso avviso la Cassazione, che ha ribadito un principio giuridico fondamentale: il diritto protetto dalla legge prevale sempre sul documento amministrativo interno, che sia di segno contrario.

Perciò:

1.   la revoca delle dimissioni è comunque valida e va rispettata dal datore, a patto che essa avvenga entro il citato termine temporale di 7 giorni;

2.   il rapporto di lavoro va ripristinato al 100%, come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate dal lavoratore in prova;

3.   la procedura di revoca fissata dalla legge vale anche per i rapporti di lavoro in cui c’è un patto di prova.

La sentenza è interessante anche perché boccia quanto previsto dalla circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro, ossia il divieto di revoca delle dimissioni online date durante il periodo di prova. Il ricorso di Trenitalia si fondava proprio sulla circolare in oggetto e, conseguentemente, è stato respinto.

La Cassazione ha recentemente offerto utilissimi chiarimenti anche sulle regole in merito alle dimissioni online del lavoratore in prova, che tutelano quest’ultimo in caso di ripensamento e rifiuto del datore alla riammissione in prova.

La legge, ricorda la Corte, prevede delle eccezioni alla possibilità di cambiare idea, ma soltanto per casi ben precisi e che non riguardano affatto il periodo di prova. Conseguentemente il Ministero ha agito al di là dei suoi poteri, invadendo il terreno del legislatore che, peraltro, disponeva in senso diverso.

In altre parole, non c’è alcuna deroga di legge alla facoltà di ripensamento dopo aver dato le dimissioni telematiche pur in periodo di prova e quanto previsto dalla circolare non può essere opposto da alcun datore di lavoro, per rifiutare il ritorno in prova del lavoratore.

Tecnicamente il Ministero riteneva di poter applicare per analogia le regole di divieto al caso del patto di prova, ma la Cassazione ha spiegato che le norme di carattere eccezionale, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.

Concludendo, i giudici di piazza Cavour hanno così sancito che la revoca tempestiva cancella ogni effetto delle dimissioni e ripristina il rapporto di lavoro ai fini del completamento della prova. Le aziende, che tendenzialmente pur preferiscono le dimissioni al licenziamento, non potranno che adeguarsi a questa pronuncia.

Alfredo Magnifico

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