Lavoro/ Anche i fatti commessi prima dell’assunzione possono costare il posto

Il Tribunale di Pistoia con sentenza depositata l’11 gennaio 2021 ha stabilito che il lavoratore può essere licenziato anche per un fatto commesso durante un precedente rapporto di lavoro.

La banca datrice di lavoro, solo dopo l’assunzione, era venuta a conoscenza di gravi irregolarità commesse dal lavoratore quando ancora lavorava alle dipendenze di un altro istituto di credito.

Nel corso del processo penale, erano emerse le condotte del dipendente che lo aveva visto imputato e condannato per concorso in usura e licenziato per giusta causa.

La banca, ricevuta la notizia della condanna, ha chiesto al lavoratore di fornire la copia integrale dei verbali dell’istruttoria dibattimentale, delle memorie depositate dalla parte offesa, delle trascrizioni delle intercettazioni e di eventuali consulenze espletate nel giudizio, sospendendo lavoratore dal servizio in via cautelare.

Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo che la contestazione disciplinare era tardiva, poiché, intervenuta a distanza di oltre sette anni dal rinvio a giudizio e riguardava fatti avvenuti prima dell’assunzione, e alle dipendenze di un altro istituto bancario.

Il Tribunale di Pistoia ha rigettato il ricorso, osservando che la contestazione disciplinare era intervenuta dopo che la banca aveva avuto piena conoscenza dei fatti oggetto del procedimento penale a carico del lavoratore, e che a nulla poteva rilevare il lungo lasso di tempo trascorso dal rinvio a giudizio.

Il Tribunale di Pistoia ha richiamato l’insegnamento della Cassazione, secondo cui il principio della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, si tiene conto non del momento in cui il fatto è stato commesso ma del momento in cui si acquisisce in concreto la piena conoscenza del fatto e nel caso richiamato solo con la trasmissione degli atti del processo penale i fatti erano entrati nella sfera di conoscenza della banca.

La Cassazione con sentenza n. 20319 del 9.10.2015 aveva affermato: ”non è necessario che il comportamento lesivo dell’affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, potendo assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all’inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro ove la condotta sia divenuta palese successivamente e purché, per i caratteri dell’illecito (nella specie, di natura penale), incida sulla figura morale del lavoratore, ovvero sia previsto dal contratto collettivo di lavoro quale causa di licenziamento“.

Il Giudice di Pistoia, accertato la fondatezza dei fatti contestati al lavoratore, ha ritenuto che, i fatti contestati al lavoratore costituivano un gravissimo inadempimento dei più elementari doveri di diligenza bancaria, in particolare nella materia della concessione del credito che, per gli elevati rischi patrimoniali che comporta, richiede valutazioni di merito approfondite e il rispetto dei principi di prudenza richiesti dall’Organo di Vigilanza al fine di evitare eventi pregiudizievoli a carico della Banca e dei terzi, e il comportamento del lavoratore legittima l’applicazione della più grave delle sanzioni disciplinari.

Il principio deve essere circoscritto alle ipotesi in cui il comportamento del dipendente sia di gravità tale da legittimare il licenziamento da parte del datore di lavoro, con accertamento che deve essere condotto caso per caso, senza generalizzare. Diverso è il caso, del lavoratore che, al momento dell’assunzione, abbia omesso di informare il datore di lavoro circa un precedente licenziamento per giusta causa intimatogli da un diverso datore di lavoro, la Corte d’appello di Milano, con sentenza confermata dalla Cassazione nel 2016, ha ritenuto che la mancanza commessa dal lavoratore, valutata in relazione alla correttezza e diligenza dimostrata nello svolgimento dell’attività lavorativa, non rivestiva il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, anche sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo.

Alfredo Magnifico

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