Investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Arriva il codice tributo per fruire del credito d’imposta

Pronto il codice tributo con cui le imprese, dal 1° gennaio 2016, potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (Dl n. 190/2014).  Il nuovo codice tributo, istituito con la risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate è il 6857, “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, Dl n. 145 del 23 dicembre 2013”.
Come inserire il codice nel modello F24
Il codice va inserito nella sezione “Erario” del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.  Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.

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