Indennità di disoccupazione e conversione del rapporto a tempo indeterminato: nessun obbligo di restituzione

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con Sentenza n.23876 del 26 agosto 2025, si sono pronunciate in materia di indennità di disoccupazione, ed in particolare sull’obbligo di restituzione della stessa qualora il dipendente abbia ottenuto, con efficacia retroattiva, la conversione del suo contratto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Il caso oggetto; un lavoratore veniva assunto con distinti contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali era terminato il 31 maggio 2010.

In seguito, lo stesso impugnava tali contratti, chiedendo l’accertamento della relativa illegittimità.

Nel frattempo, beneficiava dell’indennità di disoccupazione per il periodo dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2011.

A conclusione del giudizio, il Tribunale di Perugia accoglieva la sua domanda, disponendo a favore del lavoratore la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore di lavoro al pagamento di un indennizzo pari a dodici mensilità, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.

A fronte di tale pronuncia, l’INPS richiedeva al lavoratore la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione, in base al presupposto che la dichiarata conversione del rapporto avrebbe fatto venir meno il presupposto fondamentale della prestazione, ovvero lo stato di disoccupazione involontaria per il periodo dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2011.

La questione riguarda la restituzione o no all’Ente previdenziale delle indennità di disoccupazione percepite da lavoratore assunto con contratto a termine dichiarato illegittimo e trasformato con effetti retroattivi in contratto a tempo indeterminato – secondo la legge pro tempore applicata e non più in vigore – per cui il giudice doveva condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore per un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto [art. 32, c. 5, L. 4 novembre 2010, n. 183, sostituito dall’ art. 1, c. 13, L. 28 giugno 2012, n. 92, infine abrogato dall’art. 55, comma 1, lett. h),D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81].

Con interpretazione autentica (art. 1, c. 13, della L. n. 92/2012), era stato disposto che l’indennità «ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive».

La questione ha grande importanza, considerando che le indennità di disoccupazione sono corrisposte per grande maggioranza a causa della cessazione di contratti a termine, in particolare nella Pubblica Amministrazione

In definitiva, la Cassazione afferma la cumulabilità totale delle indennità di disoccupazione con l’indennizzo onnicomprensivo per contratto a termine illegittimo solo perché – le due indennità – avrebbero natura e funzioni diverse o meglio perché l’indennizzo onnicomprensivo non avrebbe «in nuce» il fine di protezione del reddito.

Alfredo Magnifico

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