Il lavoro straordinario va retribuito anche se non autorizzato

La corte di Cassazione con l’ ordinanza numero 21015 del 24 luglio 2025 ha stabilito l’ obbligo di pagamento del lavoro straordinario anche in assenza di autorizzazione scritta.

Il consenso del datore di lavoro non deve essere esplicito scritto, ma implicito o desunto da comportamenti e circostanze oggettive che dimostrano la necessità o la tolleranza di tale attività.

Nel caso il datore di lavoro era a conoscenza dello straordinario svolto dal dipendente e non si è opposto o se la mole di lavoro assegnata è tale da rendere impossibile il completamento entro l’ orario ordinario si deduce il suo consenso 

Lo stesso principio si applica anche al Pubblico Impiego, contrattualizzato, come previsto dall’ articolo 20108 del codice civile, e come interpretato dal d.l.165 del 2001 e art. 97 della costituzione.

Il caso è nato dal ricorso di un’ infermiera di Bari, che si era visto respingere il ricorso dalla Corte di appello che aveva  da parte del datore di lavoro negato il pagamento del lavoro straordinario svolto per un lungo periodo, causa carenza di personale, per cui si deduce che senza un’ opposizione esplicita del dirigente c’erano elementi sufficienti per presumere il consenso esplicita di autorizzazione allo straordinario 

La sentenza rivoluziona l’autorizzazione dello straordinario:

– non più la preventiva autorizzazione formale 

-basta il consenso implicito,il datore di lavoro era a conoscenza che il lavoratore svolgeva lavoro extra senza impedirlo 

E la mole di lavoro assegnata era tale da noi consentire il suo completamento entro l’ orario stabilito.

La Cassazione riconosce la non necessaria autorizzazione scritta,ma è sufficiente che i datore di lavoro sia a conoscenza dell’ avvenuta prestazione.

Alfredo Magnifico 

Commenti Facebook