Funzione Pubblica: niente incarichi dirigenziali ai pensionati

Il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, lo scorso 4 dicembre ha emanato una circolare per chiarire i contenuti dell’art. 6 del decreto legge n. 90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di «incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza». Al fine di assicurare il ricambio ed il ringiovanimento del personale pubblico, le modifiche introdotte sono dirette ad evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico venga utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per continuare ad avvalersi di soggetti collocati in quiescenza. In particolare il divieto riguarda gli incarichi di Studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrative e negli enti e società controllati. Il divieto di conferimento incarichi a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche, riguarda tutti i ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni.
A tal fine le nuove norme prevalgono su quelle precedenti e si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Dl n. 90) e, pertanto, non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 2014 compreso, anche se a tale data il trattamento economico o compenso non era stato ancora definito.
Ai fini dell’applicazione o non della disciplina occorre unicamente guardare alla data dell’atto con il quale l’autorità titolare del relativo potere vi ha proceduto, indipendentemente da adempimenti successivi.
Nella circolare, peraltro, per evitare comportamenti elusivi, viene precisato che le amministrazioni devono evitare di conferire incarichi e cariche a soggetti prossimi al collocamento in quiescenza, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni valuteranno la possibilità di conferire un incarico gratuito.
Per quanto riguarda gli incarichi consentiti, nella circolare, a titolo esemplificativo, si segnalano:
1. incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza;
2. incarichi professionali non aventi carattere di studio o consulenza;
3. incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca;
4. incarichi di docenza;
5. incarichi nelle commissioni di concorso o di gara
6. incarichi di commissari straordinari o su commissari, nominati per l’amministrazione straordinaria di enti pubblici o per lo svolgimento di specifici compiti;
7. incarichi in organi di controllo (negli enti locali e nelle altre amministrazioni), quali i collegi sindacali e i comitati di revisione, purché non abbiano natura dirigenziale.
Nella circolare ministeriale, infine, viene anche chiarita l’eccezione ai divieti costituita dagli incarichi gratuiti, consentiti, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

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