Cassazione: la disoccupazione non va restituita

La Cassazione a sezione riunite con la sentenza del 18 agosto 2025 ha stabilito un principio di grande portata sociale e legale in materia di ammortizzatori sociali, ovvero ovvero”un ordine di reintegra nel posto di lavoro, che non si traduce in un’ effettiva ripresa di attività e di retribuzione non può cancellare il diritto del lavoratore a ricevere il sostegno contro la disoccupazione.

La questione riguarda un lavoratore licenziato che inizia a percepire la disoccupazione, impugna il licenziamento, vince la causa con la reintegra,ma l’azienda è fallita.

L’ Inps sostiene che il lavoratore con la sentenza di reintegra deve restituire la somma percepita per la disoccupazione e che la sentenza ha effetto retroattivo -ex tunc- ripristinando il rapporto di lavoro si dal licenziamento così che il lavoratore non risulta mai licenziato.

La Cassazione ha respinto la pretesa dell’ Inps facendo riferimento all’ articolo 38 della costituzione, che garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria che non deve essere interpretato nella sua accezione fattuale, è disoccupato chi è privato della possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa e che è privato della retribuzione.

Se la reintegra non è conseguenza della ripresa del servizio con percepimento della retribuzione,il lavoratore rimane di fatto disoccupato involontario.

Il ripristino “de iure” del rapporto di lavoro senza alcun effetto pratico lascia la persona prova di sostentamento economico,resta quindi il diritto a percepire e trattenere l’indennità di disoccupazione.

La sentenza ha inoltre chiarito che il principio si estende a tutti gli strumenti di sostegno al reddito quale Aspi e nuova assicurazione sociale.

Alfredo Magnifico 

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