Proroga dell’ordinanza da parte del sindaco di Campobasso Roberto Gravina sulla limitazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari. Di seguito l’Ordinanza n.30:
“Premesso che il centro urbano cittadino da lungo tempo è interessato, specie nelle ore notturne e specie nel corso della stagione estiva e autunnale, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di generi alimentari; che il fenomeno è collegabile all’uso ed abuso di sostanze alcoliche, che alterando le funzioni psichiche dei consumatori, infonde l’adozione di comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti quali contenitori in plastica e vetro, con ulteriore detrimento al decoro ed alla sicurezza dei luoghi; che al consumo di alcool, in particolare da parte dei minori, si associano anche fenomeni di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, viepiù agevolati nelle ore notturne;
considerato: che continuano a pervenire all’Amministrazione comunale, molteplici segnalazioni, sia in ordine alla richiesta di interventi tesi a migliorare la pulizia e salubrità ambientale, sia e soprattutto in ordine alle gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti, perlopiù riferibili alla stagione estiva e autunnale in orari serali e notturni ed in particolare, limitatamente ad alcune specifiche zone della città ovvero il centro storico e le aree immediatamente limitrofe; che il fenomeno è altresì largamente provato dai numerosi interventi delle forze dell’ordine, sovente allertate dalla stessa popolazione residente, che hanno riscontrato molteplici violazioni legate a tutti i fenomeni poc’anzi descritti, come da informazioni aggiornate comunicate dalle forze dell’ordine in data odierna; che alcuni residenti hanno presentato esposti circa gli episodi summenzionati per i quali sono in corso le opportune indagini da parte degli organi competenti; che nei mesi scorsi, il fenomeno è stato controllato grazie a precedenti ordinanze di pari oggetto e contenuto e che quindi risulta necessario rinnovare i provvedimenti in parola al fine di consolidare i risultati ottenuti; che nel corso dell’anno 2019 sono stati effettuati anche controlli in ordine alle emissioni acustiche provenienti da alcuni locali di somministrazione, controlli che hanno testimoniato la violazione dei parametri consentiti dalla legge;
dato atto che la vendita di bevande alcoliche, anche da asporto, ed il loro consumo talvolta eccessivo sulle aree pubbliche, oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro cittadino e dell’igiene urbana, sono spesso fonte di assembramento di giovani in più punti del territorio, in spregio anche alle disposizioni e linee guida di prevenzione e contrasto dell’epidemia da Covid-19, che raccomandano una distanza di sicurezza interpersonale e l’utilizzo di mascherine di protezione;
considerate altresì le recenti notizie diffuse a mezzo stampa circa ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica tali da arrecare pregiudizio alla vivibilità e sicurezza urbana, specie nelle ore notturne tanto da spingere alcuni cittadini residenti a presentare esposti alle Autorità competenti;
preso atto che è necessaria una limitazione degli orari di chiusura al pubblico di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a singole aree del territorio cittadino più densamente popolate; che eguale esigenza non si rinviene nelle aree del territorio cittadino non densamente popolate o comunque non interessate dal fenomeno, tali da considerarsi quelle site in aree periferiche, quelle a vocazione industriale e produttiva – sia essa artigianale e/o commerciale – e per le quali, quindi, non sussistono le condizioni per una limitazione degli orari di chiusura; altresì che è necessario adottare una regolamentazione in ordine alla somministrazione all’esterno dei locali che tenga conto delle richiamate esigenze di tutela dell’igiene, del decoro urbano e della sicurezza, prevedendo misure volte al contenimento dei rifiuti stradali e di ogni altro fenomeno ad essa collegato; che si rende pertanto necessario delimitare l’area di interesse attraverso una perimetrazione così come individuata nel foglio mappale allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
– Ordina limitatamente alle zone del territorio cittadino che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, Yogurterie ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto ed i circoli privati, siti nell’area urbana, osservino l’orario di chiusura entro e non oltre le ore 2:00, con riapertura a partire dalle ore 4:30;
per ragioni di sicurezza e decoro urbano, il divieto di vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 23 e le 6, ammettendo la vendita da asporto solo in bicchieri di plastica; nel rispetto della normativa afferente gli impatti acustici, è assolutamente vietata la diffusione sonora all’esterno ed i pubblici esercizi devono rispettare il DPCM del 14/11/97 e i limiti della zonizzazione acustica comunale pena l’irrogazione di specifiche sanzioni;
altresì, su tutto il territorio cittadino:
il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi (es. bar e ristoranti), dalle ore 02:00 alle ore 7:00; che gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osservino l’orario di chiusura entro le ore 21,30; il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 02.00 alle ore 07.00; il divieto di vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, per l’asporto, nelle attività artigianali, di commercio ambulante nonché tramite distributori automatici, dalle ore 24:00 alle ore 07:00 e dispone che la presente ordinanza entri immediatamente in vigore alla sua pubblicazione in Albo Pretorio ed avrà durata di ulteriori giorni trenta, rinnovabile al persistere delle esigenze e problematiche in premessa.