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Obbligare il dipendente a firmare una busta paga con importi superiori a quelli realmente corrisposti integra il reato di estorsione

avvsilviotolesinoLa Cassazione, con sentenza n. 28695 del 4.07.2013, ha stabilito che la minaccia del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro nel caso in cui non venga accettata una paga inferiore rispetto a quella dovuta, costituisce per il datore di lavoro reato di estorsione. Ciò sta a significare che questa è l’incriminazione che rischia il datore di lavoro che minacci il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, quando dipendente si rifiuti di firmare la busta paga iniqua. Il caso ha riguardato la condanna in Cassazione di un imprenditore che, giustificandosi con la crisi economica, aveva costretto alcuni dipendenti, sotto minaccia di licenziamento, ad accettare somme inferiori rispetto a quelle spettanti per legge.

La minaccia, secondo quanto sostenuto dagli ermellini, si configura già solo per aver prospettato al dipendente la possibilità di perdere il lavoro, vista la crisi dell’azienda, se questi non avesse accettato un trattamento economico inferiore rispetto a quello risultante dalle buste paga e imposto per legge.
Il diritto al “minimo sindacale” garantito per legge è un diritto irrinunciabile e, pertanto, anche l’accettazione eventuale da parte del dipendente, che si sostanzi nella firma di una ricevuta di pagamento, rende quest’ultimo sempre libero di agire nei confronti del datore di lavoro che lo abbia obbligato a firmare per accettazione la busta paga.
Tale orientamento della Cassazione riprende precedenti pronunce della stessa su casi analoghi. Si veda la pronuncia della Cassazione penale, sez II, n. 36276 dell’ 11.10.2010 con la quale i giudici della II sezione penale della Suprema Corte, hanno, infatti, riconosciuto (confermando la condanna) il reato di estorsione a carico del consulente che aveva utilizzato lo “strumento” della minaccia di licenziamento, al fine di obbligare il lavoratore a firmare una busta paga contenente importi complessivi superiori a quelli che effettivamente erano stati corrisposti, “non potendo la concessione dell’attenuante ex art. 114 c. p. escludere una sua reale partecipazione al delitto”.
Secondo quanto precisato dai giudici nella sentenza de qua anche una “larvata” minaccia può bastare per il concorso di colpa.
I fatti oggetto di causa si imperniavano, infatti, sulle reiterate minacce di licenziamento dirette ad una dipendente al fine, come detto in precedenza, di farle firmare delle buste paga con importi differenti da quelli effettivamente percepiti, con “presumibili” finalità e benefici fiscali illeciti a vantaggio del datore di lavoro.

Avv. Silvio Tolesino

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