La sicurezza sul lavoro: introduzione alla disciplina sulle vibrazioni meccaniche

pericolo vibraz1Il Legislatore ha previsto una serie di misure protettive per i lavoratori esposti, nello svolgimento delle loro normali mansioni, ai rischi derivanti dalle vibrazioni. Il Testo Unico contiene precise misure a tutela della salute e della sicurezza per questo tipo di contesto lavorativo in cui i lavoratori sono esposti al rischio derivante dalle vibrazioni meccaniche. Questo sono suddivise di massima in due grandi gruppi. Il primo riguarda le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e il secondo riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero. Per ognuna di queste macroaree sono previsti dal Legislatore dei tempi massimi di esposizione a cui il datore di lavoro deve attenersi. Sta in capo a quest’ultimo l’organizzazione di turni che permettano di non superare il tempo massimo previsto di esposizione.

Le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio possono portare all’insorgenza di patologie vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari mentre quelle trasmesse all’intero corpo incidono nell’insorgenza di lombalgie e traumi nella zona del rachide. Il calcolo del tempo massimo di esposizione, riferito alle 8 ore lavorative, può oscillare a seconda della mansione da svolgere e del tempo di esposizione, tanto che il riferimento al tempo di esposizione è sia giornaliero che spalmato sulla settimana lavorativa, e cioè 40 ore. Una particolare procedura deve essere seguita dal datore di lavoro in tutti quei casi in cui, anche se normalmente non si raggiungano i valori limite di esposizione, questi vengono toccati o superati occasionalmente. Questi può, dimostrando che il valore medio dell’esposizione calcolata su 40 ore sia inferiore al valore considerato limite dal Testo Unico e che i rischi derivanti dall’esposizione siano inferiori a quelli derivanti dall’esposizione al valore limite, chiedere una deroga al rispetto di tali valori limite. Questa diventa importante in alcuni, precisi settori come quello della navigazione marittima e aerea. Le deroghe sono concesse dall’organo di vigilanza territorialmente competente che esprime parere dopo aver tenuto conto delle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro, delle misure tecniche ed organizzative messe in atto e di una adeguata intensificazione della sorveglianza sanitaria.

Cristiana Scappaticci      

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