Termoli/ somministrazione e vendita da asporto, divieto di vendita di bevande in vetro dalle 21

Il sindaco di Termoli,emana ordinanza n. 177 in materia di somministrazione e vendita da asporto.

Premesso:
-che il centro urbano cittadino, da lungo tempo è interessato, specie nelle ore notturne e specie nel corso della stagione estiva, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di generi alimentari;
-che il fenomeno è collegabile all’uso ed abuso di sostanze alcoliche, che alterando le funzioni psichiche dei consumatori, infonde l’adozione di comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da minare la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono di rifiuti quali contenitori in plastica e vetro, con ulteriore detrimento al decoro e alla sicurezza dei luoghi;
-che al consumo di alcool si associano anche fenomeni di consumo di sostanze stupefacenti, viepiù agevolati nelle ore notturne;

-che a seguito delle riaperture, sono pervenute all’Amministrazione comunale, molteplici
segnalazioni, sia in ordine alla richiesta di interventi tesi a migliorare la pulizia e salubrità
ambientale, sia e soprattutto in ordine alle gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti, perlopiù riferibili alla stagione estiva in orari serali e notturni e in particolare, limitatamente ad alcune specifiche zone della città;

si ordina:

-1)Per ragioni di sicurezza e decoro urbano, il divieto di vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 21:00 e le 06:00 del giorno successivo;

2) nel rispetto della normativa afferente gli impatti acustici di cui al D.P.C.M. del 14/11/1997, le diffusioni sonore all’interno di pubblici esercizi e/o in aree esterne sono consentite fino alle ore 24:00 dalla domenica al giovedì e fino alle ore 1:00 dal venerdì al sabato;

3) il divieto di somministrazione e vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, yogurterie ed esercizi affini), attività artigianali con vendita anche da asporto, circoli privati, attività di commercio ambulante, nonché tramite distributori automatici, dalle ore 01:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

4)che gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osservino l’orario di chiusura entro le ore 21:00;
5) il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.

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