La dilagante criminalità e la legittima difesa domiciliare

Furti in appartamento o nei negozi, rapine presso banche o uffici postali, truffe. La cronaca ogni giorno ci riferisce episodi del genere. C’è chi delinque per professione e chi lo fa spinto dalla necessità di guadagnarsi la giornata.  Non molti anni addietro i furti negli appartamenti si registravano numerosi soprattutto nei periodi estivi, quando le città erano deserte e i malviventi, durante la notte, agivano spesso indisturbati nei palazzi per lo più vuoti. Oggi furti e rapine avvengono a tutte le ore. E talvolta capita di imbattersi  con estranei che si aggirano per casa in cerca di denaro o beni preziosi. La  reazione di chi si trova in queste circostanze è imprevedibile. La paura fa 90. Urla, 113, fucile da caccia o revolver. Momenti in cui si tenta il tutto per tutto per sfuggire al peggio. Difendersi è un diritto naturale. Ma bisogna stare attenti, quando si impugnano le armi. La Corte di Cassazione con una sentenza del luglio 2014  si è pronunciata sulla legittima difesa “domiciliare”, classificandola come un caso speciale di legittima difesa già contemplata nell’articolo 52 del codice penale. Quest’ultimo recita testualmente: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa”. Norma che dava ampio margine di discrezionalità ai giudici, per cui fatti simili venivano giudicati in modo difforme da un grado all’altro del processo e tra un tribunale e l’altro. Nel febbraio 2006 è intervenuta una legge che, sempre nel rispetto del concetto della proporzionalità, aveva rafforzato il diritto di auto-tutela in un privato domicilio o in altro luogo dove si svolga un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, sostenendo che non è punibile colui che usa un’arma legittimamente detenuta, contro il soggetto che ha violato il proprio domicilio, per difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e sussiste pericolo di aggressione. La Cassazione, nel luglio scorso, ha confermato che per configurare la legittima difesa domiciliare, il giudice dovrà sempre accertare  l’esistenza del pericolo attuale, dell’offesa ingiusta e  della reazione difensiva come inevitabile.
Per concludere, è  bene sapere che la legge non consente un’autodifesa indiscriminata contro malintenzionati che si introducano fraudolentemente nella nostra abitazione o nel luogo dove svolgiamo la nostra attività privata, ma  occorre quanto meno un pericolo di aggressione imminente.  Pertanto colpire mortalmente dei malviventi già in fuga, seppur con la nostra autovettura, significa commettere reato.
Rossella Salvatorelli

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