Viene ribadito nella sentenza che: “nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile,…”atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia,nell’affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantire l’imparzialità non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice.
Alfredo Magnifico