Caratteristiche e modalità di utilizzo dell’Ammonimento – lo strumento amministrativo previsto a tutela delle vittime di Stalking

Per le vittime di Stalking, il nostro Ordinamento prevede un metodo alternativo alla proposizione della querela, affiancando al classico strumento anzidetto quello dell’Ammonimento.
Questo Istituto è previsto dall’art. 8 del D. L. 11/2009 e stabilisce che “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori), la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore”. A seguito del Decreto Legge 93/2013, l’Ammonimento è previsto anche per i casi di Violenza Domestica in cui vi siano percosse o lesioni.
Questo strumento è preliminare alla querela e può essere utilizzato fino a quando non sia sporta quest’ultima, altrimenti si incardina un procedimento penale presso la competente Procura della Repubblica con indagini di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria.
Ciò detto è bene precisare quale sia l’iter da seguire affinché tale strumento diventi proficuo.
Il destinatario dell’istanza è il Questore, che ha il compito di verificare le condotte e ammonire lo stalker affinché non compia più comportamenti pregiudizievoli per la salute e la libertà della vittima.
L’ammonimento si concretizza in un richiamo orale rivolto al molestatore, che viene diffidato dal tenere una condotta contraria alla legge, altrimenti verrà inquisito per il reato di cui all’art. 612 – bis; è una sorta di ultimatum.
E’ importante in sede di redazione far presente alla Questura quali siano in concreto i comportamenti molesti messi in atto dallo stalker.
In particolare è consigliabile:
descrivere nel dettaglio il rapporto che intercorre tra la vittima e il molestatore;
indicare i fatti specifici posti in essere da quest’ultimo. È importante che la narrazione sia scritta in modo chiaro, scorrevole ed esaustivo;
allegare documentazione idonea a comprovare le condotte lamentate (messaggi, registrazioni, telefonate, email, certificati medici, ecc…);
indicare possibilmente nomi e riferimenti dei testimoni che possano riferire sui fatti descritti, specificando in quali circostanze di luogo e di tempo si sarebbero trovati ad assistere alle condotte moleste;
documentare lo stato d’ansia e di paura patìti, anche attraverso la produzione di certificati medici (è consigliabile documentare il proprio status rivolgendosi al Nosocomio, il pronto soccorso può certificare lo stato ansioso o il disturbo post-traumatico da stress);
informare le forze dell’ordine se il molestatore sia titolare di porto d’armi o se detenga, a qualsiasi titolo, delle armi.
A seguito dell’istanza la Questura analizza la documentazione, approfondisce i fatti narrati per valutarne l’attendibilità e la fondatezza, convoca i testimoni citati e contatta il sospetto per dargli la possibilità di contro dedurre (ex art. 7 della legge n.° 241/1990).
In particolare il destinatario deve essere informato:
sull’unità organizzativa competente per l’istruttoria e su chi sia il responsabile;
sulla durata del procedimento. La tempistica è di 30 giorni dalla notifica, fatta salva la possibilità di sospendere fino a 30 giorni tale termine per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, che siano necessari all’adeguato svolgimento dell’istruttoria;
che presso l’unità organizzativa competente può essere presa visione dei documenti relativi al procedimento;
della possibilità di presentare entro 10 giorni dalla notifica memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
L’esito può essere triplice:
se gli elementi raccolti non risultano sufficienti o intervenga nelle more una querela, il Questore rigetta l’istanza;
se la vittima ne fa richiesta viene archiviato il procedimento;
se le doglianze, invece, risultano fondate e rientrano nell’alveo degli atti persecutori, il Questore emette e notifica allo stalker un apposito Decreto di Ammonimento.
E’ importante ricordare che l’ammonimento è uno strumento puramente amministrativo, quindi si può basare anche su elementi indiziari, non presupponendo, a differenza del processo, la prova certa del fatto (l’importante è che gli indizi raccolti rendano verosimili e fondati i fatti narrati).
In caso di esito proficuo il Questore, attraverso il suddetto Decreto motivato, diffida il molestatore a tenere una condotta conforme alla legge, nonché ad astenersi, per il futuro, dal compiere atti persecutori nei confronti della vittima o di terzi a questa legati.
L’utilizzo dello strumento dell’ammonimento deve essere valutato caso per caso, a seconda della gravità delle condotte e della probabilità che le stesse non sfocino in epiloghi infausti imminenti.
Se si sceglie di promuoverlo e l’esito è positivo sono plurime le conseguenze a favore della vittima. In particolare:
se lo stalker detiene armi, probabilmente verrà sospesa l’autorizzazione alla detenzione;
se le condotte continuano e il molestatore viene processato, in caso di condanna lo stesso subirà per legge un aumento di pena;
se l’ammonito continua nelle proprie condotte persecutorie, d’ufficio l’Autorità procederà autonomamente a denunciarlo.
Avv. Silvio Tolesino

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