Approvazione della legge sulla ulteriore (?) riduzione dei costi della politica

federico” Il primo articolo della legge approvata oggi  titolata “Norme urgenti per l’ulteriore riduzione dei costi della politica” sulla abrogazione dell’art.7 è qualcosa che noi chiediamo a gran voce al Consiglio già dal 22 luglio quando durante l’approvazione della legge 10 abbiamo presentato il nostro primo emendamento abrogativo. Poi ci sono state tante nostre dichiarazioni, tanti tentativi di andare in quella direzione creando azioni concrete sin dall’inizio del nostro mandato. Quindi siamo contenti che si sia messo un punto a questa questione, però abbiamo colto l’occasione, visto che il senso del provvedimento è quello di ridurre i costi della politica, per cercare di intervenire in maniera un poco più incisiva. Abbiamo presentato un emendamento in tal senso cercando di ridisegnare quello che è il trattamento economico omnicomprensivo e cioè  l’indennità di carica, di funzione e il rimborso esercizio del mandato.

Questo per cercare di evitare quelle situazioni che hanno portato me, come consigliere e capogruppo, a ritrovarmi un aumento della busta paga piuttosto che una riduzione.  Ma il nostro emendamento è stato respinto, eppure era correlato al DL 174 che detta le linee generali. La ulteriore riduzione citata quindi, attraverso l’abrogazione dell’art. 7, non è altro che prima riduzione. Ci troviamo sconcertati sulla richiesta di abrogazione del difensore civico che è arrivata all’ultimo momento nella commissione come emendamento perché l’organismo in questione è  una figura di garanzia a tutela del cittadino soprattutto rispetto alle carenze, agli abusi e i ritardi della P.A.”E’ quanto dichiarato dal consigliere regionale, Antonio Federico, in merito alla approvazione della legge “urgente” sulla riduzione dei costi della politica. Tra gli altri emendamenti presentati anche quello all’articolo relativo ai finanziamenti per il funzionamento del gruppo misto “perché lo consideriamo non conforme alle linee dettate dal DL 174, per l’art 2 comma 1 lettera (f che cita che la Regione deve definire l’importo  dei  contributi  in favore di gruppi consiliari, esclusa in ogni  caso  la  contribuzione per  gruppi  composti  da  un  solo  consigliere,  salvo  quelli  che risultino  così composti  già all’esito  delle  elezioni”

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