Le tutele dei lavoratori disabili in apprendistato o contratto a termine
- redazione informamolise
- 13 lug
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Il D.L. n. 62/2026 ha introdotto disposizioni in materia di tirocini extra curriculari, di somministrazione, di contratto di prossimità, di distacco del personale, di fondi pensionistiche complementari, di graduatorie per il collocamento lavorativo dei portatori di handicap, disposizioni non presenti nel testo originale che trattava, di sgravi contributivi per le assunzioni e le trasformazioni, di salario giusto, di rinnovi contrattuali e di misure di contrasto del caporalato digitale.

La legge di conversione n. 112 si è soffermata sull’art. 8 della legge n. 68/1999 che è l’articolo di riferimento per la formazione degli elenchi e delle graduatorie dei portatori di handicap i quali sono tenuti, in quanto disoccupati, ad iscriversi nell’elenco tenuto dai servizi del collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, le richieste di avviamento al lavoro sono, nella stragrande maggioranza, nominative e gli elenchi con la graduatoria redatta sulla scorta degli elementi definiti dalle Regioni, sono pubblici.
La novità introdotta dalla legge n. 112 si sostanzia nell’ aggiunta di un comma all’art. 8 della legge n. 68/1999 con il quale, nell’ottica di assicurare, un’ occupazione stabile agli aventi diritto, è stato affermato che i lavoratori portatori di handicap mantengono la posizione in graduatoria acquisita nel momento in cui sono stati inseriti in azienda con un contratto di apprendistato o con un contratto a tempo determinato, se il loro rapporto non si sia, definitivamente, consolidato dopo il periodo formativo (nel primo caso) o sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato (nel secondo caso).
Con l’art. 11 possono essere stipulate tra azienda e servizi per l’impiego convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa (per disabili con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario), per l’assunzione di portatori di handicap con rapporto di apprendistato (su proposta del comitato tecnico) in deroga ai limiti di età e di durata, o con contratto a tempo determinato che, in via generale, segue le regole previste dagli articoli 19 e seguenti del D.L.vo n. 81/2105.
L’obiettivo, presente nella legge n. 68/1999, è di avere una occupazione stabile e duratura per i disabili, cosa che si realizza sia con il “consolidamento” del rapporto al termine del periodo formativo dell’apprendistato, che con la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Il Legislatore non pone un “blocco” alla possibilità di un rapporto di apprendistato o di un contratto a tempo determinato a tempo parziale: la prima tipologia contrattuale non può essere inferiore alla metà dell’orario settimanale previsto in azienda (tenuto presente che il piano formativo non può essere proporzionato ma va sviluppato per intero) e che ai fini della copertura della eventuale carenza d’obbligo, va stipulato con un orario almeno superiore alla metà di quello ordinario.
Attraverso l’istituto della convenzione si possono, diluire nel tempo le assunzioni, nel rispetto di un programma sottoscritto, che tenga presente anche le esigenze organizzative dell’impresa.
Il comma 3 dell’art. 11, recita che la convenzione può essere stipulata e sottoscritta anche da datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni (perché, ad esempio, già coperti nell’aliquota prevista dall’art. 3).
La disposizione del comma 5-bis, si applica (comma 5) anche ai lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo.
Particolarmente importante appare il comma 9 dell’art. 10 che, riferendosi al licenziamento per riduzione di personale, pur avvenuto a seguito di accordo sindacale (viene richiamato il comma 9 dell’art. 4 della legge n. 223/1991) ed al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, afferma che il recesso è annullabile, qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall’art. 3.
Il mantenimento della posizione in graduatoria passa attraverso il licenziamento, cosa che non può essere garantita nel caso in cui il rapporto sia cessato (magari a seguito di trattative) per dimissioni o risoluzione consensuale (incentivata).
Alfredo Magnifico



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