Ulisse di Giacomo: ecco perchè Frattura ha promulgato lo Statuto.

ulisse di giacomoCon una nota stampa il Senatore del Nuovo centro Destra, Ulisse di Giacomo, ha trasmesso l’interrogazione a risposta urgente che inviò lo scorso 10 febbraio all’attenzione dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Interno e di quello per gli affarti Costituzionali.
A detta del membro molisano del Governo è stata proprio l’illeggimità sollevata dalla sua interrogazione, secondo cui non si portava a compimento un iter amministrativo obbligatorio, che ha accellerato l’approvazione da parte del Governatore Frattura del documento. Nel medesimo atto, poi, Di Giacomo chiedeva la rimozione del Presidnete della Giunta per la grave omissione ed il conseguente scioglimento del Consiglio Regionale.

Interrogazione a risposta urgente

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL MINISTRO DELL’ INTERNO

AL MINISTRO PER GLI AFFARI RECIONALI-AUTONOMIE

PREMESSO CHE:

La Regione Molise ha dovuto approvare il nuovo Statuto, in sostituzione del precedente, in applicazione dell’art. 123 della Costituzione, deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 26 gennaio. 12 e 13 marzo 1971, approvato con Legge n.347 del 22 maggio 1971 (G.U. supplemento al n. Ì48àel 14 giugno 1971);
In data 19 luglio 2010 si svolgeva la prima approvazione ed in data 22 febbraio 2011 aveva luogo la seconda approvazione ex art. 123;
La pubblicazione avveniva in data 2 marzo 2011 ;
II momento della pubblicazione risulta fondamentale in quanto legittima l’esercizio di due azioni di cui
all’art. 123 Cost.:

La possibilità, riconosciuta in capo al Governo della Repubblica, di promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 30 giorni;
La possibilità, per almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, ovvero per un quinto dei consiglieri regionali, di sottoporre lo Statuto a Referendum;
Tra i due termini corre un rapporto di interdipendenza poiché l’eventuale questione di legittimità sospende i termini per proporre referendum. Tale termine riprende a decorrere dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza relativa alla questione di legittimità:
Tale predisposizione procedimentale è indicata dalla legge regionale n.36 del 24 ottobre 2005. segnatamente all’art. 17;

Nel caso de quo il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri. notificava in data 29 marzo/1 aprile 2011 e depositava in data 5 aprile 2011 nella cancelleria della Corte Costituzionale il ricorso con il quale si impugnavano gli articoli 30 comma 4. 53 comma 4. 67 comma 1;
In data 7 marzo 2012 la Corte Costituzionale dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale e la relativa sentenza veniva depositata in segreteria in data 21/03/2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – I Serie Speciale – Corte Costituzionale n.12 del 21/3/2012:

Proprio da quest’ultima data, quindi, riprendeva a decorrere il termine per proporre referendum alla scadenza del quale il Presidente deve procedere alla promulgazione;
In realtà, a distanza di pochi giorni veniva adottata una modifica dello Statuto la quale comportava la necessaria ripubblicazione dello Statuto con la conseguenza che riprendevano a decorrere ex novo i due termini per la proponibilità delle azioni individuate all’art. 123 Cost.;
La modifica che rendeva necessaria la ripubblicazione veniva adottata con delibera del Consiglio Regionale n.258 del 20 dicembre 2012;
Si tratta di un preciso punto temporale che si inserisce nel periodo intercorrente l’annullamento delle elezioni regionali con sentenza del T.A.R. Molise, intervenuta il 17 maggio 2012. la conferma del Consiglio di Stato e l’indizione delle nuove elezioni;
La delibera in questione, seppur adottata nel periodo tra l’annullamento delle elezioni ed i nuovi comizi, è inoppugnabile ( risulta avallato ciò, dal fatto che è acclarato il diritto-potere di permanenza degli organi regionali interessati dalla sentenza di annullamento delle elezioni regionali, fino all’insediamento del nuovo Consiglio Regionale );
Ad ogni modo, il 28 marzo 2013 è scaduto il termine per proporre referendum e si è concretizzato l’obbligo di promulgare lo Statuto;

CONSIDERATO CHE:

Chiarita la inoppugnabile situazione dei fatti è evidente che allo stato attuale, in modo del tutto illegittimo, la Regione Molise difetta della promulgazione dello Statuto;
L’articolo 3 della legge regionale n.36 del 24 ottobre 2005 indica il Presidente della Giunta Regionale come organo deputato alla promulgazione;
Tale violazione assume una particolare e rilevante consistenza dal momento che non è supportata dalla benché minima giustificazione;
Privare una Regione del proprio Statuto è una condotta omissiva che si ascrive come atto contrario alla Costituzione, inibendo ai cittadini molisani l’esercizio di tutti i poteri riconosciuti dallo stesso Statuto e creando una situazione di incertezza:
La violazione della Costituzione da parte del Presidente della Regione per la mancata promulgazione si profila sotto molteplici aspetti, ma le violazioni principali sono quelle operate nei confronti dei cittadini e delle autonomie locali;
Quanto ai cittadini, la mancata promulgazione pregiudica l’esercizio dei poteri di partecipazione popolare riconosciuti ai medesimi dal Titolo II del nuovo statuto, rubricato ” La partecipazione popolare” che consta l’esercizio di istituti di democrazia diretta agli elettori/cittadini della Regione quali:
1) diritto di informazione (art. 10)
2) diritto di petizione (art. 11 )
3) referendum abrogativo (art. 12)
4) referendum consultivo (art. 13)I richiamati diritti sono pregiudicati dalla mancata promulgazione del nuovo Statuto e tale
inadempienza altera l’esercizio di tali diritti in assenza dello Statuto di cui manca solo la
promulgazione, né tali diritti partecipativi sono utilizzabili in applicazione del vecchio Statuto;
La mancata entrata in vigore dello Statuto compromette notevolmente i rapporti con le autonomie locali, il titolo VII è, infatti, dedicato proprio a tale aspetto;
Le violazioni della Costituzione si evidenziano tanto più che, in questo modo, si finisce per inibire il fisiologico funzionamento dell’ordinamento Regionale.

ATTESO CHE:

La mancata promulgazione dello Statuto sottende una finalità ben precisa, nel caso di specie, e cioè quella di introdurre nella Giunta Regionale un quinto assessore, azione assolutamente contraria ai principi espressi in sede legislativa dalla ed. Spending Review (decreto legge n. 138/2011);
II suddetto testo normativo è intervenuto sulla composizione numerica del Consiglio Regionale e della
Giunta, sancendo che il numero dei consiglieri debba essere pari ( o inferiore ) a 20 componenti ed ha
individuato in 4 il numero degli assessori (il parametro legislativo della Giunta è di 1/5 dei consiglieri).
in considerazione della soglia numerica degli abitanti inferiore a 1 milione;

L’adeguamento dello Statuto è intervenuto con legge regionale n.21/2012 ed ha stabilito che il numero dei Consiglieri fosse di 20 ed il numero di assessori 4 (quattro);
La mancata promulgazione dello Statuto è dunque finalizzata a dilazionare l’adozione dello stesso, modificarlo agevolmente ed introdurre il quinto assessore con un notevole aggravio di spese. contrariamente alla normativa di fonte primaria della Spending Review;
La totale evidenza della contrarietà ai più elementari principi costituzionali dell’atto omissivo contrario alla Costituzione rende dunque, necessario che, in conformità all’articolo 126 Cost., si proceda ad adottare tutte le opportune iniziative legali.
Tanto premesso e considerato, il sottoscritto

INTERROGA

per sapere perchè non si procede con immediatezza:

– alla rimozione del Presidente della Giunta Regionale per aver omesso l’adozione dell’atto di promulgazione dello Statuto Regionale ed avendo, quindi, posto in essere una condotta palesemente contraria alla Costituzione;

– allo scioglimento del Consiglio Regionale per aver del tutto omesso di esercitare i poteri di controllo ad esso riconosciuti sul Presidente, in considerazione della gravissima condotta da quest’ultimo posta in essere, rafforzata dalla circostanza che molti dei componenti del Consiglio Regionale e soprattutto della Giunta Regionale, attualmente in carica, erano presenti anche durante le fasi di approvazione dello Statuto.
Roma, 10 febbraio 2014

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