Modifiche alla legge assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pdl presentata da Pallante

Il Consigliere Quintino Pallante ha presentato una proposta di legge regionale – contraddistinta con il n. 99- avente ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (norme per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la detenzione dei relativi alloggi)”.
La pdl intende modificare la normativa regionale relativa alla disciplina per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la lr n. 12/1998, allo scopo di migliorarne e rafforzarne alcuni aspetti di particolare impatto.
Le variazioni proposte riguardano alcuni articoli del testo vigente e in particolare quello relativo ai requisiti soggettivi di accesso (nonché i contenuti e la presentazione delle domande) all’assegnazione degli alloggi, prevedendo, nello specifico: l’inserimento all’art. 2 della lettera c-bis che stabilisce in maniera chiara che la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione si riferisce ad alloggi ubicati non solo all’interno del territorio nazionale ma anche all’estero; la revisione delle disposizione di cui alla lettera e, sempre dell’art. 2, relativamente alla condizione economica del nucleo familiare adeguata, ora, al mutato contesto normativo in riferimento al valore ISEE; la previsione del limite dell’assegnazione della casa popolare a carico del richiedente, il non aver riportato con sentenza passata in giudicato ovvero patteggiamento, negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione del bando, di una condanna che preveda una pena detentiva non inferiore a tre anni; al comma 2, dell’art. 2, laddove è previsto il riconoscimento del nucleo familiare composto anche da persone non legate da vincoli di parentela ed affinità, viene richiesto che la convivenza debba essere stata instaurata da almeno 2 anni dalla data del bando di concorso.
La pdl, poi, attraverso, mediante alcune modifiche all’articolato della citata lr 12/1998, introduce una disposizione di favore nei confronti dei coniugi separati o divorziati, i quali, seppur titolari di case di proprietà non possono usufruirne, in quanto assegnate dalla legge all’altro coniuge. Tale condizione –si rileva nella relazione illustrativa della proposta- determina spesso una situazione di forte difficoltà economica e abitativa. In questi casi, è previsto, pertanto, che la casa assegnata al coniuge separato o all’ex-coniuge non sia considerata ai fini del prescritto requisito della “non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento”. L’iniziativa legislativa, infine, mira a rafforzare il regime di controlli da effettuarsi in ordine alla permanenza dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio di edilizia popolare. Viene previsto, infatti, che le verifiche degli enti preposti devono avvenire obbligatoriamente ogni due anni ovvero in qualsiasi momento laddove se ne ravvisi la necessità.
La proposta di legge passa ora all’esame della Commissione per l’espressione del parere previsto dal Regolamento consiliare per poi giungere all’attenzione dell’Assemblea per le determinazioni del caso.

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