Emergenza Covid: Il Molise in zona Rossa, cosa cambia

Aggiornamento: “La regione Molise ci ha contattato e ha espresso la volontà di andare in zona rossa e in questi casi non possiamo che accogliere tale richiesta“. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa al ministero della Salute.

“Ho richiesto di rendere tutta la regione Molise “zona rossa” – ha affermato il presidente Toma – da lunedì 1º Marzo. Il Governo ha accolto la mia istanza. È un momento delicato per il nostro territorio e chiedo al Governo – che gestisce la Sanità in Molise attraverso un Commissario nominato da Roma – di cambiare strategia e attivare tutte le misure necessarie. Da parte della Regione, per le residue competenze che ci rimangono, siamo a disposizione.”

COSA CAMBIA IN ZONA ROSSA

SPOSTAMENTI

Fino al 5 marzo 2021 (dal 6 entrerà in vigore il nuovo decreto), in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
– per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
– è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (si veda la FAQ specifica).
– tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

BAR E RISTORANTI

In quest’area è vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità.
La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

MUSEI E CHIESE

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

SCUOLA

Il Decreto Governativo prevede che in zona Rossa siano la didattica si svolge in dad, a partire dalla seconda media, salvo diverse disposizioni regionali o comunali.

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