Emendamento al Senato per i Portatori di handicap – IVA al 4% anche per l’acquisto di autocaravan

Ivan Perriera, Responsabile del Laboratorio Turismo dell’Italia dei Valori: “se hai un handicap puoi usufruire della riduzione dell’IVA al 4% per comprare un’auto sportiva ma non per l’acquisto di un autocaravan con il quale trasportare un portatore di handicap o permettergli dei viaggi più agevoli o unico sistema di vacanza”.
A seguito della sua segnalazione, la Senatrice Alessandra Bencini presenta l’emendamento alla Legge di Bilancio 2018.
Il Ministero delle Entrate ha specificato che: “per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste numerose agevolazioni fiscali.
Tra queste, quelle relative all’acquisto di veicoli, la detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e informatici. Sono specificate le agevolazioni per l’acquisto dei veicoli nei punti:

Per l’acquisto dei veicoli sono concesse le seguenti agevolazione fiscali:
• la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo
• l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria)
• l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.

Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

• non vedenti e non udenti
• disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
• disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
• disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Relativamente al secondo punto – Aliquota IVA agevolata del 4% (invece di quella ordinaria), si precisa che:
Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.Non serve ricordare che, in presenza di handicap così invalidanti come quelli richiesti per l’applicazione della norma, lo spostamento di tali soggetti con una normale autovettura è un’operazione molto difficoltosa, che costringe i loro familiari a dover limitare gli spostamenti e i viaggi sia per motivi di cure mediche (ormai sempre più frequenti a causa delle distanze maggiori, per via della razionalizzazione dei costi e successiva chiusura di tantissimi plessi ospedalieri), che per motivi personali.
L’utilizzo di sedie a rotelle, il più delle volte di grosse dimensioni per i soggetti affetti da tali problemi, l’indiscussa necessità di attrezzature indispensabili per la loro stessa sopravvivenza (ivi compreso l’abbigliamento e attrezzature mediche indispensabili e giornaliere).
Risulta, quindi, evidente che l’esclusione delle autocaravan dalle categorie di veicoli agevolabili è un controsenso rispetto alle effettive necessità che i soggetti con handicap.
Fra l’altro, il minore introito da parte dello Stato per la concessione di tale detrazione sarebbe ampiamente compensato dall’aumento delle vendite di tali veicoli da parte di famiglie che ad oggi non possono acquistare le autocaravan proprio per l’eccessivo costo dell’IVA.

Commenti Facebook