Elezione dei sindaci, Il Corecom richiama al rispetto delle regole

Riceviamo e pubblichiamo

COMUNICATO STAMPA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (CORECOM), in considerazione dell’imminenza delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali fissate con decreto del Ministro dell’Interno del 29 marzo 2018, per il 10 giugno prossimo, ha chiesto il rispetto dei dettami dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 nella parte in cui stabilisce che “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. La norma –come ha più volte spiegato la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) – è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione (articolo 97 Cost.) al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza beneficino delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari quali forme surrettizie di propaganda politica. Infatti, il divieto è finalizzato ad evitare il rischio che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, sovrapponendo, in tal modo, l’attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici. Il Corecom Molise, ricorda quindi che la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” definisce “attività di informazione e di comunicazione istituzionale, quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente”. La medesima legge individua, altresì, al comma 5 dell’articolo 1, le finalità cui tendono le attività di informazione e di comunicazione citate; in particolare, tali attività sono finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse 23 pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”. Consiglio Regionale del Molise MS/Comunicato n. 1 del 7 maggio 2018 Ufficio supporto alle attività istituzionali della Presidenza del Consiglio e comunicazione pubblica COMUNICAZIONE PUBBLICA ___________ L’espressione “pubbliche amministrazioni”, chiarisce quindi il Comitato Regionale per le Comunicazioni, è da riferirsi agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche. L’orientamento dell’AGCOM, fatto proprio dal Corecom Molise, ritiene applicabile le norme di divieto di cui all’art. 9 della legge 28/2000 nei confronti di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale, comunque diffuse, poste in essere da una pubblica amministrazione e, dunque, non solo per quelle veicolate attraverso il mezzo radiotelevisivo o la stampa. Ne consegue che la norma trova applicazione anche allorquando la comunicazione istituzionale illegittima sia veicolata attraverso siti istituzionali degli enti o mediante l’invio a mezzo posta di pubblicazioni che illustrano l’attività di un ente. Il Corecom poi, ricorda che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui l’attività di comunicazione sia caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: “impersonalità” e “indispensabilità”. Tale divieto trova applicazione con riferimento alle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle elezioni in parola.

Lo stesso Comitato Regionale per le Comunicazioni, in ragione dei compiti di controllo attribuitigli dalle norme regolanti la materia elettorale e di par condicio, ha ricordato la necessità, per tutti i soggetti interessati, di attenersi a quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 28 del 2000 e dall’art. 7 del Regolamento emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n. 256/10/CSP, allorquando fa divieto, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche nel caso in cui i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto, ma non resi pubblici con le modalità previste dalla stessa legge 28/2000.
Tale divieto, in ragione del fatto che le elezioni in effettuazione interessano meno di un quarto degli elettori su base nazionale, è valido solo per i sondaggi afferenti le consultazioni in corso. Il divieto di pubblicazione nei quindici giorni antecedenti il voto sancito dall’art. 8 della legge n. 28/00
–come ha più volte spiegato la stessa AGCOM – si estende altresì alle manifestazioni di opinione. La ragione dell’estensione del divieto risiede nella ratio sottesa all’art. 8 della legge n. 28/2000 che è quella di impedire forme surrettizie di influenza sulla libera scelta degli elettori e, in particolare, su quelle del cd. “elettorato fluttuante”. È indubbio, infatti, che queste forme di indagine, avvalendosi della pervasività propria del dato quantitativo espresso in percentuale – ancorché prive del riscontro scientifico – sono potenzialmente idonee a influenzare il libero esercizio del diritto di voto.
Nei medesimi quindici giorni precedenti il voto è consentita però la diffusione di dichiarazioni rilasciate da soggetti politici relativamente a sondaggi già resi pubblici nel periodo precedente a quello oggetto del divieto. Per questa ragione i sondaggi politici ed elettorali realizzati prima dell’inizio del divieto sancito dalla norma restano comunque disponibili sul sito web della Presidenza del Consiglio e possono essere liberamente consultati dai cittadini (art. 7, comma 4, del Regolamento AGCOM).
Il CORECOM Molise inoltre, ricorda che, come previsto nel combinato disposto degli articoli 8 e 10 della legge 28/00 e del citato Regolamento AGCOM in materia, per sondaggio si intende la “rilevazione sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l’orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati”.
Il Corecom Molise, infine, richiama sia i soggetti politici che gli organi di informazione al rispetto di quanto stabilito nella delibera n. 205/18/CONS per quel che riguarda: “la disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali”; “i circuiti di emittenti radiotelevisive locali”; “la stampa quotidiana e periodica” e “la vigilanza e le sanzioni relativamente al rispetto della normativa in materia”.
Tutta la normativa di riferimento è pubblicata sul sito internet del Corecom Molise.

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