Cantonieri provinciali. Richiesta di parere al Ministro della Funzione Pubblica

Riceviamo e pubblichiamo

La provincia di Isernia interruppe nel marzo 2016 il suo rapporto – sussistente da anni – con gli operai cantonieri precari occupati nella manutenzione delle strade e nel piano neve, (34 unità part time selezionati mediante bando pubblico); ciò ha creato evidenti criticità nell’adempimento della suddetta funzione fondamentale poiché l’attuale dotazione di cantonieri è del tutto insufficiente e  perciò dette unità part time certamente rientrerebbero a pieno titolo nel piano del fabbisogno del personale 2018/2020 per il successivo reclutamento. La provincia di Isernia interruppe nel marzo 2016 il suo rapporto – sussistente da anni – con gli operai cantonieri precari occupati nella manutenzione delle strade e nel piano neve, (34 unità part time selezionati mediante bando pubblico); ciò ha creato evidenti criticità nell’adempimento della suddetta funzione fondamentale poiché l’attuale dotazione di cantonieri è del tutto insufficiente e  perciò dette unità part time certamente rientrerebbero a pieno titolo nel piano del fabbisogno del personale 2018/2020 per il successivo reclutamento. La Provincia di Isernia si rifiuta però di attivare la procedura di stabilizzazione dei precari prevista dall’art.20 D. Lgs 75/2017, per la funzione fondamentale della manutenzione stradale (incluso il piano neve), sostenendo che detta procedura non si estenderebbe anche alle province; più precisamente essa sarebbe vietata solo alle province, in virtù della precedente norma a suo tempo dettata ed afferente al divieto generale delle assunzioni per le province stesse (art.  1 comma 420 L.190/2014). A sostegno di tale interpretazione, secondo la Provincia di Isernia, vi sarebbe la recente pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie che – ribaltandone altre di grado inferiore –  assume come vigenti tali divieti anche al termine delle procedure di riassetto con la ricollocazione del personale soprannumerario.  Orbene, fermo restando che la citata Corte ha deciso per la vigenza dei detti divieti, nondimeno sul caso di specie si propongono le seguenti deduzioni in senso contrario, cioè nel senso che la procedura di stabilizzazione dei precari non esclude le Province, una volta effettuato il riassetto, tanto più laddove trattasi di funzioni fondamentali ed ineludibili come la manutenzione delle strade e il piano neve se si considera che:a- L’ art.20 citato oltre che essere successivo all’art.420 comma 1 L.190/2014, non esclude le Province dal processo di stabilizzazione dei precari, tanto più che laddove enuncia le esclusioni non annovera tra esse le province; b- La pronuncia della Corte 22/2017, in ogni caso, si riferiva a “quesiti” che riguardavano le procedure di reclutamento del personale diverse da quelle create e disciplinate dall’art.20 citato, entrate in vigore successivamente con il D. Lgs. 75/2017 c.d. Riforma Madia;
Come potrete capire sono in gioco l’assolvimento di una funzione fondamentale della provincia di Isernia ed il dramma sociale ed occupazione di 34-35 famiglie rimaste senza lavoro a fronte di un servizio essenziale per la collettività che essi da anni svolgevano con elevata professionalità, efficienza, economicità, e dedizione, riconosciuti in modo unanime e pubblico.Ciò premesso, si chiede pertanto un Vs parere: l’art.20 del D. Lgs 75/2017, si estende anche alle Province ?  Attesa l’urgenza anche sociale della questione, si chiede un riscontro con cortese urgenza.

Il Coordinatore Regionale del Sindacato
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI
(Feliciantonio Di Schiavi)

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