Nuovi criteri per assegno di divorzio. Avvocato De Caria: “La sentenza esprime una visione laica e moderna del matrimonio”

Il nuovo e più moderno orientamento della Corte di Cassazione sull’assegno di divorzio, con molta probabilità cambierà le regole sull’assegno divorzile. Il cambiamento epocale, iniziato dal Legislatore con l’equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio e con la legge Cirinnà sulle unioni civili, sembra non fermarsi.
Anche la Corte di Cassazione sembra voler procedere verso un concetto più moderno di matrimonio. Con la Sentenza n. 11504, (depositata in data 10.05.2017), i Supremi Giudici, nel respingere il ricorso proposto dalla ex moglie  di un ex Ministro,  la quale si era vista negare l’assegno di divorzio nei precedenti gradi di giudizio, muovendosi nel senso di superare definitivamente la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva,  ha affermato: “E’ ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, (ed) in quanto tale (è) dissolubile. La Corte ha stabilito, quindi, che una volta sciolto il matrimonio, (o cessati degli effetti civili del matrimonio concordatario), il riconoscimento dell’assegno di divorzio rimane condizionato all’accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge che richiede l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive e che grava su quest’ultimo l’obbligo di dimostrare in giudizio la sussistenza di tali presupposti.
Il parametro per stabilire l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei redditi, fin dalla fine degli anni ’70 ed ancora di più, dopo le pronunce della Corte di Cassazione a  Sezioni Unite risalenti al 1990, veniva individuato dai Tribunali e dalla stessa Cassazione nel “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso”.
“A distanza di quasi ventisette anni – spiega l’Avvocato Donatella De Caria, che da molti anni si occupa della materia del diritto di famiglia –  la Suprema Corte ritiene che  tale orientamento non sia più attuale e che  il  parametro di riferimento, cui rapportare il giudizio sull’adeguatezza-inadeguatezza dei “mezzi” dell’ex coniuge che richiede l’assegno di divorzio e sulla possibilità impossibilità “per ragioni oggettive” dello stesso di procurarseli, vada individuato nel raggiungimento dell’ indipendenza economica del  richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto. Tale sentenza – continua l’Avvocato De Caria  – sta producendo reazioni contrastanti nell’opinione pubblica,  c’è chi considera epocale la sentenza che ristabilisce una vera e propria parità di genere, ma c’è anche chi sostiene il contrario, in quanto  con questo provvedimento il coniuge ‘più debole’ resterebbe tale. Credo invece – spiega la De Caria – che la sentenza non sia né contro l’uomo, né contro la donna, visto che sempre più spesso, oggi, la donna produce redditi superiori a quelli del  marito, rivestendo ruoli importanti nell’ambito lavorativo e può essere quindi considerata il coniuge “economicamente più forte”. Si tratta, bensì, di una sentenza che rilegge in chiave moderna e laica il concetto di matrimonio, come atto di libertà e di autoresponsabilità dissolubile”.

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