Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2017

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone:
1. Le somme versate alle banche, agli uffici postali ed agli agenti della
riscossione, a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nei giorni 20,21, 22 e
27 dicembre 2017 devono essere riversate in Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria
dello Stato di Roma – Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata
“Agenzia delle entrate – fondi della riscossione”, entro le ore 14,50 del 29 dicembre
2017. È data facoltà ai predetti intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei
bonifici da regolare il 29 dicembre 2017.
2. Le somme conferite con il sistema I24 entro il giorno 27 dicembre 2017
e trasmesse dall’Agenzia delle Entrate agli intermediari convenzionati devono essere
riversate nei termini ordinari concordati ed attualmente vigenti e, comunque, entro i
termini di cui al punto 1.
3. Le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli Agenti della riscossione
trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard tecnici di
cui al Manuale SIA – RI – VEUN 001 in vigore alla data, i dati relativi alle somme
versate a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nella giornata del 21
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dicembre 2017 entro il 2 gennaio 2018, nella giornata del 22 dicembre 2017 entro il 3
gennaio 2018 e nella giornata del 27 dicembre 2017 entro il 4 gennaio 2018.
4. Gli intermediari di cui al punto precedente possono riversare
cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto
dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre; in tal
caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire
all’Agenzia delle Entrate entro il 29 dicembre 2017.
5. Nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre 2017 non si applicano da parte delle
banche le disposizioni relative all’anticipato riversamento di cui all’art. 21, comma 2-
bis del decreto legislativo n. 241 del 1997.
6. Le somme versate a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nei
giorni 22 e 27 dicembre 2017 agli Istituti di Pagamento diversi dalle banche, iscritti
all’albo ai sensi dell’art. 114-septies del T.U.B. e convenzionati con l’Agenzia delle
Entrate, devono essere riversate in Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di
Roma – Succursale, sulla contabilità speciale n. 1777 denominata “Agenzia delle
entrate – fondi della riscossione”, entro le ore 14,50 del 29 dicembre 2017. È data
facoltà a tali Istituti di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 29
dicembre 2017.
7. La Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato di Roma –
Succursale è autorizzata a prelevare, dalla citata contabilità speciale, le somme versate
il 29 dicembre 2017 ai sensi dei punti 1, 2, 4 e 6 per l’imputazione al pertinente
capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data, ad eccezione di euro
100 milioni, quale stima del gettito dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto
spettante alla Regione Siciliana, salvo successivo conguaglio.
8. La somma sopra indicata verrà riversata, nella stessa data del 29
dicembre 2017, dalla predetta Tesoreria direttamente alla Regione Siciliana, sul
sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica n. 305982 intestata
alla Regione medesima, aperta presso la sezione n. 515 della Banca d’Italia.
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9. Sono escluse dalle disposizioni di cui al punto 7 del presente
provvedimento le somme affluite il 29 dicembre 2017 sulla contabilità speciale n.
1777 e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Motivazioni
I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’imposta sul valore
aggiunto sono tenuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n. 405 ad eseguire il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27
dicembre di ciascun anno.
Il versamento dell’imposta è effettuato, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 6
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 mediante delega alle banche convenzionate, agli
uffici postali, agli agenti della riscossione e, dal 2014, agli istituti di pagamento diversi
dalle banche iscritti all’albo ai sensi dell’art. 114-septies del T.U.B. e convenzionati
con l’Agenzia. Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi
avvenire, come disposto dall’articolo 6, comma 5-bis della legge n. 405 del 1990, non
oltre il successivo 31 dicembre.
Si rammenta che le somme devono essere riversate in Banca d’Italia con distinti
bonifici, secondo gli standard tecnici di cui al Manuale SIA – RI – VEUN 001 in
vigore alla data.
Con il presente provvedimento, pertanto, si dispongono, come previsto
dall’articolo 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le modalità per il
riversamento all’Erario, avendo acquisito sulle suesposte determinazioni il parere
favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato nonché, per i profili di competenza, della Regione
Siciliana.
Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate
il 29 dicembre 2017 sono escluse dalle disposizioni di cui al punto 7 del presente
provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it) tiene luogo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
Riferimenti normativi
a) Ordinamento delle Agenzie
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 8, comma 1)
b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Disposizioni in materia di versamenti unitari
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni
d) Disposizioni relative al versamento dell’acconto IVA
Legge 29 dicembre 1990, n. 405 ( art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter)

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