L’avvocato risponde/ L’estinzione anticipata del finanziamento: chiediamo il rimborso della polizza assicurativa anzitempo versata

L’avvocato Lorenza Cuccaro tratterà in una rubrica specifica temi importanti e di stretta attualità e risponderà ai brevi quesiti che verranno eventualmente posti. I lettori potranno porre domande o sottoporre alla sua attenzione questioni di rilevanza pubblica inviando mail a: serviziterminus@libero.it

A quanto di noi sarà successo di dover chiedere un finanziamento o un mutuo per far fronte alle più disparate esigenze? Sappiamo bene che molto spesso, gli istituti di credito e di intermediazione finanziaria, contestualmente al contratto di finanziamento, ci chiedono di sottoscrivere delle polizze assicurative collegate a copertura, ad esempio, del “rischio vita/malattia/invalidità” o del “rischio impiego”.

Ma cosa succede se noi estinguiamo il nostro debito prima della scadenza contrattuale e, quindi, la polizza assicurativa anzitempo stipulta e versata in un’unica soluzione, non ha più ragion d’essere?

Abbiamo diritto al rimborso di tale costo precedentemente sostenuto!

La normativa di riferimento è l’art.15 quater del D.L.179/2012 il quale prevede che <<Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.>>

Il primo passo da compiere, quindi, per ottenere il rimborso di quanto ci spetta, nel caso in cui l’istituto di credito non provveda spontaneamente, è l’inoltro di un reclamo scritto contenente la richiesta del rimborso della parte di premio già versata che, chiaramente, non sarà totale, ma proporzionata al periodo di “premio non goduto”.

Nel caso in cui non riusciremo ad ottenere bonariamente il rimborso, anche con l’assistenza di un legale di fiducia, potremo rivolgerci all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito ABF), cioè un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, le cui sedi sono dislocate sull’intero territorio nazionale (per i residenti del Molise è competente la sede di Napoli).

La procedura è molto semplice e si instaura con ricorso cui va allegata apposita documentazione comprovante la fondatezza della domanda il cui valore, in ogni caso, deve essere inferiore o pari ad €.100.000 (mai superiore), e deve riguardare operazioni, servizi o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009.

E’ possibile adìre l’ABF solo se l’intermediario non ha risposto al nostro reclamo nei 30 giorni previsti oppure ci ha fornito una risposta non soddisfacente: attenzione, però, se sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario sarà necessario presentare un nuovo reclamo e successivamente avviare la procedura.

Il ricorso e la relativa documentazione, fino alla data 30 giugno 2019, potranno essere presentati cartaceamente (per posta o via fax alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi Filiale della Banca d’Italia oppure tramite consegna a mano presso una filiale della Banca d’Italia paerta al pubblico), dopo tale data l’invio dovrà essere telematico.

I costi sono molto bassi, è previsto il versamento dell’importo di €.20 euro come contributo per le spese della procedura che si concluderà con una decisione assunta collegialmente dall’ABF entro 60 giorni dalla data in cui l’intermediario ha trasmesso le proprie controdeduzioni, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle.

Attenzione alla completezza della documentazione allegata: il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta durante la fase preparatoria e, in caso di accoglimento, anche solo parziale, il Collegio fissa il termine entro il quale l’intermediario deve adempiere a quanto indicato nella decisione, compreso il pagamento in favore del cliente dei 20 euro versati come contributo spese, ed alle competenze professionali in favore dell’avvocato qualora ci si sia avvalsi dell’assistenza di un legale.

Le pronunce di accoglimento della richiesta di rimborso dei costi dell’assicurazione collegata ad un contratto di mutuo o di finanziamento estinti anticipatamente sono oramai numerose, quelle favorevoli, ottenute in procedimenti avviati dalla scrivente in favore di propri clienti, sono diverse e posso assicurarvi che gli istituti di credito rispettano le decisioni assunte dall’ABF….

Avv. Lorenza Cuccaro

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