Formazione professionale. Quando si applica l’Iva alle sovvenzioni della Pa e come esercitare la detrazione

Gli enti di formazione professionale possono portare in detrazione l’Iva sui beni e servizi anche se acquistati con i contributi della Pa nel caso in cui effettuino operazioni imponibili. E’ uno dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 20/E con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sul trattamento Iva da applicare alle somme di denaro erogate dalle Pa nel settore della formazione professionale, sia in termini di assoggettabilità ad Iva dell’erogazione sia in termini di diritto alla detrazione d’imposta sugli acquisti.
Contratti d’appalto, ok all’Iva
Sono rilevanti ai fini Iva le somme erogate dalla Pa come corrispettivo per i servizi didattici e di formazione professionale affidati a enti a seguito della stipula di un contratto di appalto. Sono, invece contribuiti, privi di rilievo ai fini Iva, le somme di denaro fornite dalla Pa quando quest’ultima non opera nell’ambito di un rapporto contrattuale.
Quando è possibile detrarre l’Iva
Gli enti di formazione destinatari dei contributi che acquistano beni e servizi per realizzare operazioni fuori campo Iva, come per esempio i corsi offerti gratuitamente agli utenti, non possono detrarre l’Iva. Possono invece farlo, almeno in parte quando i beni acquistati sono utilizzati promiscuamente, cioè per realizzare sia operazioni imponibili che operazioni esenti o escluse.

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