E’ reato utilizzare la fotocopia pass per invalidi sul parabrezza

Risponde dei reati previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale chi espone sul parabrezza dell’auto la fotocopia del permesso per invalidi anche nel caso in cui la macchina corrispondente non sia poi utilizzata. Lo stabilisce la Cassazione penale con la sentenza 26799/14, pubblicata in data di ieri 20 giugno. Nella fattispecie i giudici della quinta sezione penale hanno respinto il ricorso di un imputato già condannato dalla Corte d’appello di Milano. Per gli ermellini, infatti, è irrilevante che la vettura del ricorrente fosse guasta ed inutilizzabile per tale motivo. La Suprema Corte, nella decisone ha evidenziato che integrano l’articolo 482 del codice penale, «le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica».
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