Domanda di esonero dal Canone RAI : chi paga e chi può chiedere l’esonero

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è attiva la procedura per l’invio telematico della richiesta di esonero dal canone RAI 2016: lo comunica la stessa Agenzia, nella nuova sezione dedicata all’abbonamento alla TV di Stato. I contribuenti che scelgono questa opzione hanno tempo fino al 10 maggio per inviare la domanda, anche tramite un intermediario incaricato, mentre per chi sceglie l’invio cartaceo la scadenza è il 30 aprile.
Il Canone 2016 costa 100 euro (e non più 113,50) e si paga in bolletta elettrica. La prima rata arriva con la bolletta di luglio e riporta anche gli addebiti relativi ai primi sei mesi dell’anno. Dal 2017 si pagano dieci rate di pari importo, a partire da gennaio. La Riforma prevede che non si possa più pagare il canone RAI con bollettino postale ma solo con la bolletta elettrica. Chi aveva già scelto, entro lo scorso 15 novembre, di pagare il canone con l’addebito sulla pensione, possono continuare a farlo (almeno per il 2016).
Chi paga il canone Rai: Pagano il Canone Rai 2016 tutti i proprietari di prime case, chi possiede una seconda casa non sarà soggetto ad alcun doppio pagamento, se la seconda casa rimane sfitta e nel caso di seconde case affittate il pagamento del Canone Rai spetta agli inquilini, in quanto sono coloro che usufruiscono dell’apparecchio tv.
Chi può chiedere l’esonero: Non devono, invece, pagare il Canone Rai gli over 75 che hanno un reddito che sommato a quello del proprio coniuge convivente non supera i 6.713,98 euro annui; gli invalidi ricoverati in case di riposo; i militari di cittadinanza straniera delle Forze Nato, agenti diplomatici e consolari; i militari delle Forze Armate Italiane, per cui l’esenzione vale solo per ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Chi invece vive in un alloggio privato e possiede una tv deve pagare il Canone Rai.

Per chi sceglie di inviare la richiesta di esonero tramite l’applicazione web delle Entrate, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dal Fisco. Come detto, la scadenza in questo caso è il 10 maggio: nel caso in cui la domanda arrivi successivamente ma entro il 30 giugno, resta valida solo per il secondo semestre dell’anno.
La presentazione della dichiarazione in ritardo comporta la non validità della stessa, e quindi l’obbligo di pagare il canone RAI, anche se non necessariamente per l’intero anno: un ritardo fino al 30 giugno, non ha effetto su tutto l’anno ma solo sul secondo semestre. In pratica, quindi, si pagherà il canone da gennaio a giungo, ma non da luglio a dicembre. Ricordiamo che le rate arrivano comunque a partire dal mese di luglio (in cui saranno inserite le prime sei rate dell’anno, 60 euro). Dal 2017 quando la riforma sarà a regime, la dichiarazione sostitutiva va presentata dal primo luglio dell’anno precedente al 31 gennaio. La presentazione in ritardo, ma entro il 30 giugno, comporta esenzione per il secondo semestre.

Per la compilazione delle domande e invio delle stesse rivolgersi a : Terminus Servizi
-Campobasso , Via Duca D’Aosta 3/a Tel. 0874/98926
-oppure tramite mail: serviziterminus@libero.it

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