Lo stesso Decreto, inoltre, stabilisce che non è possibile la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, al fine del rilascio di titoli autorizzatori da parte di operatori concorrenti quali possono essere i titolari delle imprese artigiane attualmente componenti delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA), rendendo, così conflittuale e meno importante il ruolo delle stesse Commissioni. Coerentemente con quanto dettato da questi provvedimenti, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato e gli uffici di segreteria delle stesse non hanno più motivo di esistere rientrando i compiti da queste svolti, tra le competenze attribuite all’ufficio del registro delle imprese, le cui funzioni amministrative di tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane vengono attribuite alla Camera di Commercio competente per territorio.
Essendo le Regioni, gli organi che emanano norme legislative in materia di artigianato nell’ambito dei principi di cui alla Legge Quadro per l’Artigianato 8 agosto 1985, n. 443, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta quindi alle stesse Regioni l’adozione di provvedimenti diretti alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato e alla valorizzazione delle produzioni artigiane. Lo spirito di questa proposta legislativa è anche quello di eliminare spese inutili, e quindi determinare minori uscite a carico del bilancio regionale. Infatti, con la soppressione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato vengono meno i presupposti per il pagamento alle Camere di Commercio delle spese derivanti dall’uso dei locali occupati dalle C.P.A., – conclude l’Assessore – dagli uffici di segreteria delle stesse e dall’impiego di personale camerale addetto allo svolgimento delle mansioni attribuite alle stesse C.P.A. Risparmio che porta un taglio considerevole dei costi che attualmente gravano sulle casse regionali.”