L’avvocato risponde/ Pace con il fisco: la definizione delle liti in ogni fase del giudizio

L’avvocato Lorenza Cuccaro tratterà in una rubrica specifica temi importanti e di stretta attualità e risponderà ai brevi quesiti che verranno eventualmente posti. I lettori potranno porre domande o sottoporre alla sua attenzione questioni di rilevanza pubblica inviando mail a: [email protected]
Con la L.136/2018 (di conversione del DL fiscale) e la successiva legge finanziaria (la n.145/2018), è stato delineato il quadro della cd.”pace fiscale”, cioè dei nuovi istituti che consentono una definizione straordinaria delle pendenze con il fisco da parte dei contribuenti.
Ai contribuenti, infatti, è data la possibilità di definire i procedimenti tributari pendenti in ogni stato e grado, compreso quello in cassazione, ed anche a seguito di rinvio. I presupposti sono: il contenzioso deve essere contro l’Agenzia delle Entrate, restando eslcusi i giudizi avverso agenti della riscossione, (ad es. ICA -Creset), e contro gli Enti locali, e deve riguardare atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione (sono esclusi, quindi, i procedimenti che riguardano, ad esempio, le imposte dichiarate e non versate).
La definizione è possibile se il ricorso, proposto anche con reclamo in primo grado, sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e purchè al momento della presentazione della relativa domanda il processo non si sia ancora concluso con sentenza passata in giudicato (ndr, il reclamo è previsto allorquando il contribuente presenta un ricorso il cui valore è pari od inferiore ad €.20.000, soglia innalzata ad €.50.000 dal 1° gennaio 2018, e consiste in una fase amministrativa che si apre in automatico a seguito della presentazione del ricorso/reclamo, che può concludersi con l’accoglimento del reclamo o con una mediazione tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate).
La definizione della procedura si perfeziona da un lato con la presentazione della domanda per ciascuna controversia tributaria autonoma, (cioè per ciascun atto impugnato), e dall’altro con il versamento del totale o della prima rata entro il 31 maggio 2019 (non è prevista la possibilità di compensare con altri importi dovuti all’erario); se gli importi dovuti superano €.1.000, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali. E’da precisare che dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già pagati in pendenza di giudizio.
Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente non ne faccia apposita richiesta dichiarando di volersi avvalere della definizione, in tal caso il processo sarà sospeso fino al 10 giugno 2019 e l’eventuale diniego della definizione andrà notificato entro il 31 luglio 2020.
Veniamo adesso ai benefici: essi variano a seconda della fase del giudizio e dell’eventuale esito che lo stesso ha avuto in primo o in secondo grado. La regola generale è che il contribuente, attraverso la definizione agevolata, è tenuto a versare l’intero tributo, ma al netto di interessi e sanzioni.
Tale regola generale, però, subisce alcune deroghe che riguardano, tra le varie, il caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima sentenza (nel caso vi siano state due pronunce, una in primo ed una in secondo grado) o nell’unica pronuncia giurisdizionale (nel caso in cui vi sia stata solo una pronuncia in primo grado), entro il 24 ottobre 2018. In tal caso le controversie possono essere definite con un pagamento ridotto pari:
a) al 40% del valore della causa in caso di sentenza di primo grado favorevole al contribuente;
b) al 15 % del valore della controversia in caso di vittoria del contribuente nella pronuncia di secondo grado;
c) al 5% del valore della causa se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio e se alla data del 19 dicembre 2018, (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL fiscale) pende giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
E nel caso di giudizi definiti con sentenze di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’agenzia? In tal caso l’importo del tributo (sempre al netto degli interessi e delle sanzioni) è dovuto per intero limitatamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre in misura ridotta per la parte di atto annullata con applicazione delle percentuali sopra descritte a seconda del grado di giudizio in cui ci si trova.
Non è semplice muoversi all’interno delle maglie della pace fiscale, si è in attesa di direttive ufficiali che possano far luce anche su alcuni aspetti pratici di incerta applicazione.
Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a professionisti che possano assistere i contribuenti nella redazione e presentazione della domanda per l’ottenimento di un beneficio sicuramente molto vantaggioso.

Avv.Lorenza Cuccaro

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