Rendiconto di Gestione 2014, Pilone e Cancellario denunciano ennesimo richiamo della Corte dei Conti al Comune di Campobasso

I Consiglieri Comunali di Democrazia Popolare Francesco PILONE e Marialaura CANCELLARIO denunciano con forza l’ennesimo richiamo che il Comune di Campobasso subisce dalla Corte dei Conti del Molise in merito alla gestione finanziaria delle casse comunali. Come per il rendiconto di esercizio 2013, anche per il rendiconto 2014 la suprema Corte Contabile bacchetta il Comune di Campobasso per una serie di irregolarità di natura finanziaria che l’Ente Locale ha commesso senza rispettare precisi vincoli imposti dalla legge. Se per il rendiconto 2013, approvato comunque dalla maggioranza Battista, la colpa fu data alla precedente amministrazione, per il consuntivo 2014, non possono esserci scuse: la delibera di C.C., la n° 9 del 25/05/2015, ha nome e cognome e la maggioranza di Centro Sinistra guidata da Battista se ne deve assumere tutte le responsabilità!!!

I FATTI:

In data 07 Settembre 2015 (nota prot. 1836) l’Ufficio istruttorio della Corte ha provveduto a comunicare all’Ente Locale la pubblicazione della Deliberazione n. 13/2015 della Sezione Autonomie, in uno con le linee guida e il questionario, da esse definite, per la redazione della relazione al rendiconto 2014 da parte dei rispettivi organi di revisione economica finanziaria da inviare attraverso il sistema SIQuEL. Con successiva nota prot. n. 2314 del 30 Ottobre si è provveduto alla proroga dei termini di compilazione del questionario.
L’organo di revisione del Comune di Campobasso con nota prot. n. 2316 del 30 Ottobre 2015 ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Questionario sul rendiconto 2014.
Il Magistrato istruttore ha ritenuto di aprire la fase istruttoria a seguito di alcune irregolarità riscontrate indirizzando al Sindaco e all’Organo di Revisione una richiesta di chiarimenti ed instaurando, nel contempo, il contraddittorio con l’Amministrazione sottoposta a controllo.
I chiarimenti istruttori presentati, con nota acquisita al prot. CdC n. 2101 del 4 Novembre 2016, non sono valsi tuttavia a chiarire tutti i profili problematici correlati ai punti evidenziati ed emergenti dalla documentazione acquisita. La questione è stata pertanto deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all’adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell’art.148 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

LE IRREGOLARITA’ RISCONTRATE E NON SUPERATE DAI CHIARIMENTI ADDOTTI DAL COMUNE:

1 – Dall’esame istruttorio è emersa innanzitutto la ritardata approvazione del rendiconto 2014 avvenuta con deliberazione n. 9 del 25/05/2015. Circostanza questa che costituisce, di per sé, un primo sintomo di rilevante criticità. Il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. La mancata approvazione del rendiconto entro i termini, quindi, comporta limitazioni normative all’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione, in conformità e con le eccezioni previste dall’art.187 TUEL nuova formulazione.

2 – In relazione al passaggio al nuovo sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n.118/2011 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, la suprema Corte contabile ha esaminato nel dettaglio la delibera giuntale di riaccertamento straordinario riscontrando diversi aspetti problematici che meritano di essere portati all’attenzione dell’Amministrazione per la tempestiva adozione delle necessarie misure correttive:

a) Dal riaccertamento straordinario dei residui, risulta un consistente disavanzo di amministrazione al 01.01.2015 di € 10.555.728,53. La cancellazione dei residui avrebbe determinato un aggravamento dello stesso pari ad € 1.902.015,28. Trattandosi di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, la cancellazione in parola avrebbe dovuto essere posta in essere già in occasione del riaccertamento ordinario dei residui a monte del risultato di amministrazione al 31.12.2014. Il che avrebbe determinato un aumento del maggior disavanzo per un importo corrispondente e la possibilità, non consentita, di ripianare anche tale maggior importo nell’arco temporale del trentennio ai sensi dell’art.3, comma 16, del D.lgs. n.118/2011 e art.2 del DM 2/04/2015. Ne consegue che una quota parte del disavanzo complessivo accertato dopo il riaccertamento, pari appunto ad € 1.902.015,28, andrebbe ripianata nel più breve termine di cui all’art.188 TUEL.

b) Seppur il Comune ha fornito le proprie motivazioni a spiegare talune operazioni, le giustificazioni addotte non sono state ritenute del tutto idonee a superare il rilievo. La Corte ha ribadito che la cancellazione dei residui effettuate dall’Amministrazione, non è consentita in sede di riaccertamento straordinario, al solo considerare il disposto di cui alla lettera a) del comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 che include in questa fase esclusivamente la cancellazione dei residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e dei residui attivi e passivi correlati ad obbligazioni perfezionate ma non scadute.

c) L’Amministrazione ha proceduto alla cancellazione anche di residui passivi non correlati ad obbligazioni non perfezionate (lettera c) del Prospetto 5/2.

3 – La suprema Corte contabile censura con forza il consistente ricorso al riconoscimento di debiti fuori bilancio per complessivi € 1.021.274,95 afferenti a pagamenti per sentenze esecutive rientranti nella fattispecie disciplinata dall’art.194 comma 1 lettere a) del T.U.E.L. come risulta dall’acquisizione delle relative delibere consiliari (nn. 26 e 27 del 29 dicembre 2014 e dalla n.29 alla n.33 del 31 dicembre 2014).
Per ciascuno di essi la spesa è stata imputata sui capitoli del bilancio 2014. Nel rammentare che la segnalata criticità ha riguardato anche i pregressi esercizi finanziari, la Corte osserva come l’ormai costante ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, denoti gravi criticità gestionali e possa in ogni caso mettere a rischio gli equilibri di bilancio.

4 – In relazione agli organismi partecipati la Corte dei Conti ha rilevato che in merito ai rapporti debito/credito nei confronti della società SEA S.P.A., si evince un debito in capo al Comune di Campobasso di complessivi € 2.441.725,98 di cui € 2.432.736,94 rappresentato da n. 6 fatture emesse nel 2014 e non ancora pagate ed € 8.989,04 costituito da crediti derivanti da risarcimento danni nei confronti di cittadini per responsabilità solidale con il Comune. Seppur nelle controdeduzioni l’Ente ha fornito giustificazioni idonee al superamento della segnalata criticità, la Sezione di controllo ricorda come la situazione finanziaria degli organismi partecipati possa mettere seriamente a repentaglio gli equilibri di bilancio dell’Ente di riferimento.
Richiama inoltre il Comune di Campobasso alla corretta applicazione delle prescrizioni contenute nel recente Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte Contabile del Molise ha DISPOSTO
la comunicazione al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti. Per questi motivi, i sottoscritti Consiglieri Comunali PILONE e CANCELLARIO chiederanno lumi in seno alla seduta del prossimo Consiglio Comunale per:

1. Accertare le reali responsabilità, siano esse tecniche o politiche, delle violazioni alla disciplina contabile evidenziate dalla Corte dei Conti;
2. Lì dove le responsabilità siano imputabili alla struttura di competenza, predisporre un atto di indirizzo con il quale il Consiglio Comunale invita il Servizio comunale ad astenersi per l’avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate dalla Corte dei Conti.
3. Inviare l’accertamento effettuato al Nucleo di Valutazione Interno per le determinazioni disciplinari consequenziali.

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