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Liberalizzazioni del Governo Monti: il commento di Graziano D'Agostino, direttore Confesercenti Molise | Stampa |
Scritto da Graziano D'Agostino   
Giovedì 23 Febbraio 2012 11:03

Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
Il primo comma ribadisce, se ve ne fosse bisogno, che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti titolari della relativa autorizzazione petrolifera (retisti) possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.
Considerato che, nei contratti di fornitura del carburante, i retisti e le compagnie petrolifere fanno uso di consueto di clausole che prevedono un'esclusiva nella fornitura dei carburanti, la norma prevede che, a decorrere dal 30 giugno 2012, le eventuali clausole contrattuali che stabiliscano per i retisti forme di esclusiva nell'approvvigionamento cesseranno (per legge) di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Conseguentemente, le parti potranno rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, sono consentite, anche in deroga a eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi. Considerato che le clausole che comportino un'esclusiva vengono considerate inefficaci, oltre il 50% della fornitura, solo nel caso dei retisti, appare probabile che detta norma possa comportare una novità per i gestori non titolari di impianti (ma) nei soli casi di aggregazioni di gestori appartenenti allo stesso “colore”. La norma, in sostanza, consentirebbe ai gestori non proprietari di impianto che operano sotto lo stesso marchio di aggregarsi al fine di spuntare migliori condizioni economiche nella fornitura, senza però poter superare i vincoli di fornitura in esclusiva.

In aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione potranno essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il ministero dello Sviluppo economico. I nuovi contratti devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, potranno accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del ministero dello Sviluppo economico. Il riscatto, però, non è previsto né come fatto obbligatorio, neppure in certi limiti percentuali, né come opportunità “agevolata” da alcuna norma di sostegno o incentivo. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dall'articolo 18 al gestore integrano abuso di dipendenza economica. Per quanto riguarda il comparto “non oil”, l'articolo 28 del DL n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 18 del decreto che qui si commenta consente sempre sugli impianti:
·    l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di ipo “bar”, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie, di sorvegliabilità e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali;
·    l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
·    e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;
·    la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

Viene poi modificato il comma 10 del menzionato art. 28, con la previsione che le attività accessorie di cui sopra, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività (superata dunque la previsione di un esercizio separato sullo stesso impianto delle attività accessorie, sulla base di una clausola che poteva riservarne l'intestazione al titolare dell'impianto). In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012.

I Comuni non potranno rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. L'adeguamento dell'impianto è consentito a condizione che lo stesso sia compatibile sulla base dei criteri previsti dalla legge. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa, dichiarata dal Comune competente.

In ordine alla programmazione degli impianti, viene infine modificato l'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, che ora recita: al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo. La norma rischia di far decadere tutte quelle programmazioni regionali che stabilivano per l'installazione di nuovi impianti l'obbligo di prevedere la presenza di carburanti ecologici. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del ministro dello Sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è comunque chiamata ad adottare misure affinché, nei Codici di rete e di distribuzione, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

L'art. 19, relativo alla liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati, lasciando fermo quanto già previsto al comma 7 dell'articolo 28 del DL n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, con riferimento all'obbligo di assicurare la presenza del gestore o di suoi dipendenti (ed ora anche, in alternativa, collaboratori) al fine che non siano posti vincoli all'utilizzo del self pre-pay, prevede ora che, nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del Codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
La norma rischia di poter comportare il superamento di quelle disposizioni, di livello regionale, che non consentivano l'avvio di impianti completamente “ghost”, almeno fuori dai centri abitati.
L'art. 20 prevede che con decreto del ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al ministero dello Sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione europea ai sensi della decisione del Consiglio 1999/280/Ce del 22 aprile 1999 e della successiva decisione della Commissione 1999/566/Ce del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del ministero dello Sviluppo economico saranno altresì definite le modalità attuative della disposizione in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, Gpl, metano. In tali decreti si prevederà che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
Con i decreti di cui sopra saranno previste, infine, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
Il primo comma dell'articolo 28 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98, relativo al “Fondo indennizzi”, viene modificato. Ne risulta che il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, senza più il limite del venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato. Tali specifiche destinazioni sono ammesse inoltre per un periodo che non si limita a due esercizi annuali, ma si estende a tre.
Viene modificato anche il secondo comma dell'art. 28, con la previsione che il decreto del Ministro dello sviluppo economico che dovrà provvedere alla determinazione dell'entità sia dei contributi, sia della contribuzione al fondo (ora ritenuta necessaria, laddove in precedenza veniva lasciata aperta anche la possibilità contraria) debba essere approvato entro il 30 giugno 2012. Ciò per un periodo non più di due, ma di tre anni. La contribuzione, inoltre, sarà articolata in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza. Non si terrà conto infine del limite di contribuzione previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive del 7 agosto 2003.
In base all’articolo 27, comma 1 lettera d) dell’approvato schema di Decreto Legge sulle liberalizzazioni, in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, l’art. 12 DL 201 viene modificato nel senso che è sospesa l’efficacia dell’art. 34 comma 7 L 183/2011 ove prevedeva che “le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l’acquirente che per il venditore”.

 

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