| Diritto annuale camerale 2010: importi dovuti restano uguali | | Stampa | |
| Venerdì 19 Febbraio 2010 15:07 |
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Rimangono invariati per il 2010 gli importi per l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio: a stabilirlo è il decreto interministeriale del 22 dicembre del 2009. Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel registro delle imprese, è tenuta a versare entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16 giugno ovvero 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% senza arrotondamento), per anno solare, alla Camera di Commercio dove ha sede legale ovvero dove è situata l’eventuale unità locale. Per le imprese iscritte nella sezione speciale sono confermati gli importi in misura fissa previsti per l’anno scorso. In particolare gli imprenditori individuali iscritti come piccoli imprenditori, artigiani, agricoli (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria) e le società semplici agricole l’importo è di € 88. Le società semplici non agricole sono tenute al versamento di € 144. Le società tra avvocati corrispondono un importo di 170 euro. Nella sezione ordinaria, invece, le imprese iscritte nel 2010 pagano il diritto annuale nella misura fissa di 200 euro, da versare entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione. Le imprese già iscritte determinano l’importo del diritto camerale in proporzione al fatturato conseguito nel 2009, come risulta dalla dichiarazione Irap. Per ogni unità locale le imprese devono versare, alle relative Camere di Commercio del territorio dove hanno sede le stesse unità, un importo pari al 20% di quanto versato per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro. Nel caso di unità locali o sedi secondarie di imprese aventi sede legale all’estero, l’importo da versare è di euro 110. Nel caso di cambio di sede legale, il versamento va effettuato presso la Camera di Commercio dove è situata la sede legale al 1° gennaio dell’anno di competenza. Le imprese che non sono in regola col pagamento del diritto annuale dovuto per l’anno precedente a quello di competenza, non possono ottenere il rilascio della certificazione da parte del registro imprese.
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