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E’ stato prorogata fino al 31 Dicembre 2008 l’origine del pollame fresco e delle relative preparazioni alimentari, dovrà continuare ad essere riportata in etichetta.
Lo ha deciso il Ministero della Salute con una ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio scorso in considerazione del fatto che ci sono ancora all’estero focolai dell’influenza aviaria, con la possibilità di modificazioni del virus responsabile, che potrebbe trasmettersi all’uomo. Pertanto fino al 31 dicembre 2008 introduzione di volatili da cortile nelle aziende allevatrici è consentita solo previa comunicazione al Servizio Veterinario competente e a condizioni che gli animali siano mantenuti in quarantena per ventuno giorni, Inoltre, su tutte la carni fresche di polli, tacchini, faraone, anatre e oche, nonché sui prodotti contenenti tali carni, dovrà essere riportata la sigla IT, se italiani oltre al numero identificavo dell’allevamento o dello stabilimento di sezionamento. Per quanto riguarda il pollame importato, l’importatore o il sezionatore o il distributore dovranno specificare in chiaro su un’etichetta il Paese di provenienza. Per le carni non confezionate vendute al taglio nelle macellerie, tali informazioni dovranno essere esposte in un cartello.
Attuazione Regolamento CE 566/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento CE 1234/2007 DEL Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne bovina ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi.
Trasmettiamo la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali del 9 luglio u.s. con la quale comunica che dal 1° luglio è entrato in vigore il regolamento suddetto. Pertanto il CSN ha provveduto ad integrare con le nuove categoria l’apposita griglia presente nella BDN dell’anagrafe zootecnica come segue:
Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi.
Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi, ma non a dodici mesi.
Trasmettiamo la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali del 3 luglio u.s. Il Ministero, in risposta alle numerose richieste di chiarimento, precisa che il Regolamento CE 882/2004 ha modificato gli importi dovuti per la copertura dei controlli veterinari sugli animali macellati. Fino all’emanazione di un nuovo provvedimento in corso di elaborazione, non sono modificate le modalità di calcolo previste dal Decreto Legislativo 432/98, in rapporto alla specie ed alla categoria di peso degli animali macellati, come precisa il D.M. 13.04.1999, che prevede il calcolo della tariffa sulla base del peso carcassa per tutti gli animali da macello. Pertanto , fino a nuovo disposizioni, le tariffe continuano ad essere applicate in base al peso della carcassa e non a quello dell’animale vivo.
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