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L'Italia dei Valori ribadisce la sua costante attività ed impegno nel coinvolgimento della popolazione italiana a depositare la propria firma per l'abolizione del cosidetto "Lodo Alfano".
L'IdV infatti, sta per depositare in Cassazione, un milione di firme a sostegno del referendum per l'abolizione della legge.
E' la legge
che sospende i processi per le 4 piu' alte cariche dello Stato. La
quantita' delle firme raccolte dal Partito guidato da Antonio Di Pietro
e' stato reso noto da fonti della stessa Idv e stanno aspettando,
innanzi alla Suprema corte, i due furgoni dai quali usciranno gli
scatoloni che contengono le firme dei cittadini pro-referendum.
Un'intenso attività quella del partito di Di Pietro partita lo scorso 30 Luglio ad una settimana dall'approvazione del Lodo.
Ecco, comma per comma, la sintesi del contenuto del Lodo Alfano, costituito da un articolo e 8 commi.
* Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche
dello Stato (articolo 1, comma 1). Sospensione dei processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato. La sospensione opera per il
Presidente della Repubblica, per il Presidente del Senato, per il
Presidente della Camera, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
La sospensione opera dalla data di assunzione della carica o della
funzione e si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti
l'assunzione della carica.
* Rinuncia alla sospensione (articolo 1, comma 2). L'imputato o il suo
difensore munito di procura può rinunciare alla sospensione in ogni
momento.
* Assunzione delle prove non rinviabili (articolo 1, comma 3).
Nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se
ne ricorrono i presupposti, all'assunzione delle prove non rinviabili.
Secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una
valvola di sicurezza che salvaguardia il diritto alla prova e impedisce
che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul
processo.
* Prescrizione (articolo 1, comma 4). Alla sospensione del processo è
collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.
* Durata della sospensione (articolo 1, comma 5). La sospensione opera
per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile
(su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova
nomina nel corso della stessa legislatura). Secondo la relazione
illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto
dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento.
* Trasferimento dell'azione in sede civile (articolo 1, comma 6). In
caso di sospensione possibilità per la parte civile di trasferire
l'azione in sede civile.
* Disposizione transitoria (articolo 1, comma 7). Sospensione estesa
anche ai processi penali già in corso, in ogni fase e grado,
all'entrata in vigore del provvedimento.
* Entrata in vigore (articolo 1, comma 8). Il provvedimento entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
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